Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible challenge to sentencing application regarding lack of acquittal cause verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged the sentencing application for failing to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Code, arguing a defect in reasoning. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific legal violations, excluding this type of argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if they rely on alleged defects in reasoning regarding the verification of acquittal causes, as such grounds fall outside the statutory list of permissible legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA KLEMENT CUI 04NN4SG nato il 04/05/1997 avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; lertfé siorThiel-PG- ir OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presid