Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence citing insufficient grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Chanani Hossam Hassan inadmissible de plano. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing for further review of exonerating causes, but the court held that citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the plea sentence is sufficient to presume the judge verified and excluded such causes. Consequently, the court rejected the request for additional analysis and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/1990: In plea bargain sentences, a reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure is sufficient to presume the judge verified and excluded exonerating causes, rendering further detailed analysis unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANANI HOSSAM HASSAN nato il 15/06/2004 avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Chanani Hossam Hassan avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono enunciati gli elementi che rinviano alla condotta di detenzione di detenzione di sostanze stupefacenti - hashish, cocaina e sostanza tipo 6-monoacetilmorfina/6- MAM - che per peso e modalità di detenzione apparivano destinati alla cessione (art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'il luglio 2024 La