Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33158/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the alleged error in legal qualification did not meet the threshold of manifest error required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of the legal characterization of the facts, but the Court found no evident mistake in the lower court's judgment based on the text of the decision. Consequently, the appeal was rejected as it raised non-allowed grievances beyond the scope of permissible cassation remedies.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal for cassation against a sentencing decision is admissible only for manifest errors in the qualification of facts as crimes, excluding abstract or evaluative errors in law.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error legal qualification cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure violazioni della legge sulle armi contrabbando di guerra traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
110/1975 che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la dectaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.: ne consegue che la dectaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
Art. 4, third paragraph, I. 110/1975
19902/24 PICINALI OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 4, terzo comma, I.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICINALI BRUNO nato il 06/10/1964 avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore N. 19902/24 PICINALI OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall'art. 4, terzo comma, I. 110/1975 che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la dectaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo, ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Nel caso di specie, non emergono dal provvedimento impugnato elementi tali da qualificare la qualificazione giuridica del fatto come viziata da manifesta erroneità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così