Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32696/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal dismissal due to extended appeal period for absent defendants under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing Blanco Gaetano's appeal on procedural grounds. The appellant argued that the appeal was timely because he was tried in absentia, triggering a 15-day extension to the appeal period under Article 585, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure. The court agreed, ruling that the extended deadline expired on February 24, 2023, making the February 15 filing valid and the lower court's dismissal erroneous.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 33, d. Igs. 150/2022; When a defendant is tried in absentia, the appeal period is extended by fifteen days, and an appeal filed within this extended timeframe is not considered late.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal period extension trial in absentia Code of Criminal Procedure procedural admissibility Cassation annulment ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicabile nella specie in ragione della data in cui fu pronunciata la sentenza impugnata, i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
Art. 33, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, con particolare riguardo all'art. 33 del d.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Blanco Gaetano, nato a Vittoria il 16/12/1998 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 22/09/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. Enrico Maria Belgiorno, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania ha dichiarato de plano inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, emessa il 25/01/2023, con cui Blanco Gaetano era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 337 - 341 bis cod. pen. Dall'ordinanza impugnata si evince che: - la motivazione della sentenza di primo grado era stata depositata contestualmente in udienza il 25/01/2023;- il termine per impugnare, pari a 15 giorni, sarebbe scaduto il 9.2.2023; - l'appello è stato presentato il 15.2.2023, dunque, si assume, tardivamente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, con particolare riguardo all'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. L'appello non sarebbe stato presentato tardivamente perché, ai sensi dell'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. - in vigore per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto n. 150 del 2022, cioè dopo il 30.12.2022- i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Blanco, si aggiunge, sarebbe stato giudicato in assenza; dunque il termine per la presentazione dell'appello scadeva il 24.2.2023 e l'impugnazione era tempestiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Non è in contestazione che:

a) l'imputato fu assente nel corso del giudizio di primo grado;

b) la sentenza impugnata - la cui motivazione fu depositata all'udienza del 25 gennaio 2023, quando cioè il processo fu deciso - è successiva alla entrata in vigore del d. Igs n. 150 del 2022. Ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicabile nella specie in ragione della data in cui fu pronunciata la sentenza impugnata, i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catania, l'impugnazione, proposta il 15.2.2023, non poteva considerarsi tardiva, atteso che oltre al termine ordinario di quindici giorni avrebbe dovuto essere computato l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dalla norma indicata. Ne consegue che il termine per presentare appello era quello del 24.2.2023 e che l'impugnazione era tempestiva.

3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Rom