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Sentenza — n. 27641/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on threat charges, citing lack of specific reasoning for sentence length.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27641/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Fessha Abebe against a second-instance conviction for threats and insult to public officials. The appellant argued the sentence was excessive compared to co-defendants and lacked specific reasoning regarding continuance increases, while the Public Prosecutor deemed the appeal inadmissible. The court ruled the appeal unfounded, stating that textual inaccuracies in charge descriptions were irrelevant and that the modest sentence was justified by the plurality of victims without needing further elaboration.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence based on alleged lack of motivation or excessive length is dismissed when the lower court's reasoning, such as citing 'congruous' punishment or the number of victims, is sufficient and the sentence remains within statutory limits.

Parole chiave

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criminal appeal dismissal sentencing proportionality continuity of crimes lack of specific reasoning public official offenses procedural costs award Cassation review standards minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Peraltro, si tratta di aumento contenuto in misura molto modesta, dal momento che è stata irrogata la pena finale complessiva di nove mesi di reclusione, a fronte di un minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 336, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente l'obbligo del proponente di sopportarne le spese (art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fessha Abebe, nato in Eritrea 1'11/09/1977 avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte di appello di Roma; letti gli atti del procedimento, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. Daniela Fava, che insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendone i motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Abeba Daniel Fessha, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di minaccia ed oltraggio a pubblici ufficiali. Tale decisione sarebbe viziata da un difetto di motivazione sul motivo d'appello riguardante l'eccessività della pena rispetto a quella irrogata dal primo to giudice agli altri imputati, maggiormente gravati, nonché con riferimento agli aumenti per continuazione. Alla prima di tali doglianze, infatti, la Corte d'appello ha risposto ritenendo la pena congrua rispetto ai fatti di «resistenza» ascritti all'imputato ai capi 9) e 16) dell'imputazione, quando invece dall'unico reato di tal specie, contestatogli al capo 18), egli è stato assolto già in primo grado; sugli aumenti di pena per continuazione, poi, sarebbe rimasta del tutto in silenzio.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo le doglianze ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato e dev'essere perciò respinto.

2. L'indicazione dei delitti di cui ai capi 9) e 16) dell'imputazione come "resistenza" a pubblico ufficiale, anziché come violenza o minaccia, costituisce una semplice inesattezza testuale, del tutto irrilevante ai fini della decisione: non è discusso, infatti, l'accertamento dei fatti così come descritti nell'imputazione; si tratta, inoltre, di fattispecie sanzionate con pena edittale identica; e, in ogni caso, il dato di fatto ritenuto rilevante dalla Corte distrettuale per la congruità della pena irrogata è la pluralità delle persone offese, che pertanto rimarrebbe tal quale, anche in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto.

3. Quanto agli aumenti per continuazione, la sentenza indica la ragione — la pluralità delle persone offese, appunto — per la quale ha ritenuto congrua la pena, da intendersi, quindi, nel suo complesso, e cioè compresa la porzione in aumento per la continuazione. Peraltro, si tratta di aumento contenuto in misura molto modesta, dal momento che è stata irrogata la pena finale complessiva di nove mesi di reclusione, a fronte di un minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 336, cod. pen., già solo per il reato più grave. Giova ricordare, in proposito, che, nel giudizio di cassazione, la misura della pena è sindacabile soltanto laddove arbitraria o non motivata, essendo tuttavia sufficiente, perché lo sia, il ricorso ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", ed essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella in concreto irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (tra le tantissime:

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente l'obbligo del proponente di sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis