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Sentenza — n. 17880/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against judge recusal order for manifestly unfounded grounds and procedural de plano.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Carbone's appeal against the recusal order inadmissible. Carbone argued violations of defense rights and procedural fairness, claiming the appellate court failed to examine specific legal issues regarding the judge's relationship with the prosecutor. The court rejected these claims, ruling that the recusal request was manifestly unfounded and that the summary procedure under Article 41 of the Criminal Procedure Code does not violate fundamental rights or the right to a fair trial.

Regesto Legislator

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Art. 41, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 37, 38 cod. proc. pen.: The court may declare a recusal request inadmissible without a hearing if the grounds are manifestly unfounded, and such summary procedure does not violate the right to defense or fair trial guarantees.

Parole chiave

Generato dall'IA
judge recusal manifestly unfounded summary procedure right to defense criminal procedure code inadmissible appeal procedural fairness declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione della disposizione dettata dall'art. 41, comma 1, cod.
Art. 37 cod. proc. pen.
Né è configurabile alcuna delle cause di ricusazione elencate dall'art. 37 cod. proc. pen., le uniche in relazione alle quali, in ragione del principio di tassatività vigente in materia, è consentito alla parte interessata di proporre una dichiarazione a norma dell'art.
Art. 38 cod. proc. pen.
pen., le uniche in relazione alle quali, in ragione del principio di tassatività vigente in materia, è consentito alla parte interessata di proporre una dichiarazione a norma dell'art. 38 cod.
Art. 586 cod. proc. pen.
Art. 52 cod. proc. pen.
artt. 11 cod. proc. pen
art. 24 Cost
pen., per asserita violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., 6 CEDU) e dei principi del giusto processo, nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poiché, quanto all'art.
art. 111 Cost
art. 11 cod. proc. pen
Del tutto priva di pregio è la doglianza difensiva con la quale si è denunciata la presunta illegittimità dell'ordinanza impugnata, per non essere stata esaminata dalla Corte di appello la specifica questione della applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 11 cod.
art. 586 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau
111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (così, tra le altre, Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso presentato da Carbone Francesco, nato Palermo il 18/07/1975 avverso l'ordinanza del 15/01/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. Virginia Cerullo, difensore del ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava la inammissibilità della ricusazione formulata da Francesco Carbone nei riguardi di Adele Scaramella, magistrato componente del Tribunale di Napoli monocratico. Rilevava la Corte di appello come nessuna incompatibilità fosse sorta in capo alla dott.ssa Scaramella per avere ella adottato, nel corso del giudizio, l'ordinanza con cui aveva rigettato l'eccezione di incompetenza ai sensi dell'art.11 cod. proc. pen. formulata dalla difesa del Carbone.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Carbone, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 37 e 38 cod. proc. pen.; 21, 41, 47 e 48 CDFUE; 24, 25, 27 e 97 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale adottato il provvedimento impugnato con una procedura de plano, inaudita altera parte, dunque in violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del principio de. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 11 cod. proc. pen.; 3, 24 e 25 Cost.; 41, 47, 48 e 54 CDFUE; 6, 13 e 47 CEDU, e vizio di motivazione, anche per "travisamento del diritto", per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla specifica questione giuridica posta dalla difesa in ordine alla "richiesta di rimessione" che era stata avanzata ai sensi del suddetto art. 11 del codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Carbone sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione della disposizione dettata dall'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, per la decisione sulla dichiarazione di ricusazione, «quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione». Al riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si è reiteratamente precisato che tale procedura de plano, peraltro prevista nel codice di procedura penale con riferimento a numerose situazioni procedinnentali, non viola alcuno dei principi o dei diritti richiamati dal ricorrente: essendo stato chiarito, in particolare, che è manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., per asserita violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., 6 CEDU) e dei principi del giusto processo, nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poiché, quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (così, tra le altre, Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269896).

Argomenti, questi, validi anche con riferimento alle ulteriori norme di rango sovranazionale richiamate nell'atto di impugnazione.

3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Del tutto priva di pregio è la doglianza difensiva con la quale si è denunciata la presunta illegittimità dell'ordinanza impugnata, per non essere stata esaminata dalla Corte di appello la specifica questione della applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 11 cod. proc. pen.: e ciò per l'ovvia considerazione che ogni aspetto attinente alla correttezza giuridica di provvedimenti adottati in via interlocutoria nel corso del procedimento può essere eventualmente rappresentato dalla parte interessacon l'atto di impugnazione contro la sentenza che definisce il relativo giudizio dibattimentale, giusta la previsione generale dettata dall'art. 586 cod. proc. pen.

Né è configurabile alcuna delle cause di ricusazione elencate dall'art. 37 cod. proc. pen., le uniche in relazione alle quali, in ragione del principio di tassatività vigente in materia, è consentito alla parte interessata di proporre una dichiarazione a norma dell'art. 38 cod. proc. pen. Di certo non costituisce causa di ricusazione del giudice la circostanza che l'imputato abbia prospettato di avere un rapporto di inimicizia con il pubblico ministero che, nel procedimento considerato, aveva promosso l'azione penale: tale situazione avrebbe potuto, al più, giustificare una ipotetica sollecitazione ad astenersi rivolta al rappresentante della pubblica accusa, che è pacificamente non ricusabile (art. 52 cod. proc. pen.), ma giammai legittimare la presentazione di una dichiarazione di ricusazione del giudice per il sol fatto di essere "collega" - come di legge nel ricorso - di quel pubblico ministero.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f