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Sentenza — n. 16968/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of money and phone due to lack of specific reasoning under plea bargaining rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of funds and a mobile phone while declaring the rest of the appeal inadmissible. The defendant argued the judgment lacked specific reasoning for the confiscation, which is mandatory under plea bargaining procedures. The court found the first ground generic but valid the second, ruling that judges must explicitly justify confiscating specific assets when not legally required.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargaining cases involving non-mandatory confiscation, the judge must provide specific reasoning for the confiscation of particular assets or explain why justifications for their origin are not credible.

Parole chiave

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plea bargaining confiscation of assets lack of reasoning procedural penalty seizure of funds mobile phone confiscation annulment with remittal confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
134, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
2.11 difensore di Dziri ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento sul rilievo dell'omessa motivazione in ordine sia all'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. che alla disposta confisca del denaro e del telefono cellulare.
Law 14 June 2003, n. 134
art. 129 cod. proc. pen
2.11 difensore di Dziri ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento sul rilievo dell'omessa motivazione in ordine sia all'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
134, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dziri Iskander, nato il 15/02/1996 in Tunisia avverso la sentenza del 18/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e del cellulare e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su concorde richiesta delle parti, applicava a Iskander Dziri la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 12.300 di multa per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ordinando "la confisca di tutti i beni in sequestro [trattandosi di corpo del reato e di cose pertinenti al reato] con conseguente distruzione degli stessi, ad eccezione della somma di denaro e del telefono cellulare". 2.11 difensore di Dziri ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza e ne ha chiesto l'annullamento sul rilievo dell'omessa motivazione in ordine sia all'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. che alla disposta confisca del denaro e del telefono cellulare.

3. Il primo motivo di ricorso si palesa affatto generico a fronte dell'esplicito e adeguato riferimento in motivazione all'avvenuto "esame degli atti contenuti nel fascicolo del P.M.", per escludere l'emergenza di elementi idonei a pervenire al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

4. Risulta viceversa fondato il secondo motivo, in assenza di motivazione sulla confisca non obbligatoria. In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della legge 14 giugno 2003, n. 134, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275).

5. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione alla confisca del denaro e del cellulare; l'inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e del telefono cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.