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Ordinanza — n. 830/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea of guilty sentences regarding Art. 129 procedural dismissal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 830/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised do not apply to plea of guilty sentences. The appellant argued for a violation of law due to the failure to verify the absence of dismissal causes under Art. 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that post-2017 legislative amendments strictly limit appealability to specific scenarios, excluding this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against plea of guilty sentences are inadmissible for violations of law regarding the absence of dismissal causes under Art. 129 c.p.p., as such grounds are not among the exhaustively listed exceptions to appealability following Law No. 103/2017.

Parole chiave

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plea of guilty sentences inadmissible appeal Art. 129 c.p.p. procedural dismissal Law 103/2017 domanda d'asilo di cittadino albanese revoca della nazionalità ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
In riferimento alle pronunce di "patteggiamento", è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103 del 2017, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law No. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
In riferimento alle pronunce di "patteggiamento", è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che, a seguito delle modifiche effettuate dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Bledar, nato in Albania il 27/04/1993 avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal Tribunale di Parma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione a tale tipologia di sentenza.

In riferimento alle pronunce di "patteggiamento", è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che, a seguito delle modifiche effettuate dalla legge n. 103 del 2017, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra le quali non rientra il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento (ex multis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761 - 01); peraltro, la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente, che a certe condizioni consentiva il ricorso per cassazione per la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è tutta precedente all'intervento della cit. I.n. n. 103 e dunque non rilevante rispetto alla pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in riferimento alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2023 Il C