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Sentenza — n. 34817/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding civil party standing when claim details specific conduct and damages despite generic form.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's decision to allow a civil party's standing despite formal defects in the filing. The defense argued that the act lacked precision regarding the cause of action and damages, citing recent reforms requiring civil claims to meet civil procedure standards. The court ruled that the victim sufficiently linked the specific offensive conduct to the reputational harm and identified compensable non-pecuniary damages, thereby satisfying the statutory requirements for a valid civil party constitution.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. proc. pen.; Art. 2043 cod. civ.: The requirement for a civil party's act to specify the cause of action and damages is satisfied if the victim precisely links the contested conduct to the specific harm suffered, even if the form resembles a generic civil claim.

Parole chiave

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civil party constitution cause of action specification reputational damage non-pecuniary damages procedural requirements formal defects part civil standing risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. proc. pen.
A sostegno del motivo di ricorso, la difesa sostiene la piena equiparazione tra l'atto di cui all'art. 78 cod. proc. pen. e l'atto di citazione previsto dal codice di procedura civile all'art.
Art. 2043 cod. civ.
In tale atto viene operato un generico richiamo all'art. 2043, cod.
d. Igs. n. 150 del 2022
Art. 444 cod. proc. pen.
È oggetto di ricorso la sentenza del 12 febbraio 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui il Tribunale di Parma ha applicato a Marco Ravazzoni, la pena di euro 800 di multa per il delitto di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazicine, affidato a un unico motivo - di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- con cui si lamenta violazione di legge, in relazione all'art.
art. 444 cod. proc. pen
È oggetto di ricorso la sentenza del 12 febbraio 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui il Tribunale di Parma ha applicato a Marco Ravazzoni, la pena di euro 800 di multa per il delitto di cui all'art.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazicine, affidato a un unico motivo - di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- con cui si lamenta violazione di legge, in relazione all'art.
art. 78 cod. proc. pen
A sostegno del motivo di ricorso, la difesa sostiene la piena equiparazione tra l'atto di cui all'art. 78 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023
Premesso che la questione della invalidità della costituzione di parte c .vile è stata sollevata tempestivamente da parte della difesa dell'imputato, si oSserva che, proprio alla stregua di Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAVAZZONI MARCO nato a PARMA il 27/01/1984 avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCESCA CQSTANTINI, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 12 febbraio 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui il Tribunale di Parma ha applicato a Marco Ravazzoni, la pena di euro 800 di multa per il delitto di cui all'art. 595, terzo commai, cod. pen., altresì condannando l'imputato alle spese di costituzione della parte civile, Luciano Rossi, quantificate in euro 1.000.

In motivazione, il Tribunale ha specificato che la condanna alle spese di costituzione della parte civile dovesse essere pronunciata, malgrado quest'ultima fosse al corrente dell'intervenuto accordo, ex art. 444 cod. proc. pen., tra imputato e Pubblico ministero e, ciò, alla luce dell'informazione provvisoria relativa alla questione, rimessa all'esame delle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza della Sesta sezione penale del 15 giugno 2023, relativa alla possibilità Che, in caso di patteggiamento, il danneggiato possa costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso iel pubblico ministero, sì che il giudice debba provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (la sentenza è poi stata depositata: di tratta d Sez.

U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242 - 01).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazicine, affidato a un unico motivo - di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- con cui si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 78 del codice di rito, per avere il Tribunale ritenuto la parte civile validamene costituita nonostante l'assenza di requisiti formali dell'atto di costituzione della stessa e l'assoluta genericità che ne caratterizza il contenuto, come eccepito dalla difesa dell'imputato in occasione dell'udienza del 12 febbraio 2024.

E, infatti, nell'atto di costituzione di parte civile non risultano indicati con precisione né la causa petendi né il petitum. In tale atto viene operato un generico richiamo all'art. 2043, cod. civ., e a un danno asseritamente patito da una fantomatica società,, laddove la persona offesa dall'ascritto reato è unicamente la persona fisica Luciano Rossi. A sostegno del motivo di ricorso, la difesa sostiene la piena equiparazione tra l'atto di cui all'art. 78 cod. proc. pen. e l'atto di citazione previsto dal codice di procedura civile all'art. 163.

Invoca, a tal fine, la relazione illustrativa della riforma introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022, che ha comportato una modifica sostanziale dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della costituzione di parte civile, introducendo la necessità che l'atto di costituzione sia valido anche in vista di un possibile epilogo in sede civile. Invoca altresì la pronuncia delle Sezioni unite, in tema di impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta, come nella specie, in epoca successiva al 30 dicembre 2022 (Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01). In tale pronuncia, ricorda il ricorrente, si è affermato che a ntegrare la causa petendi cui si riferisce l'art. 78, comma I, lett.

d) cod. proc. pen., non è più sufficiente che la parte civile si limiti a richiamare il capo dimputazionE descrittivo del fatto, dovendosi bensì precisare la causa petendi similmente <alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile». Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Premesso che la questione della invalidità della costituzione di parte c .vile è stata sollevata tempestivamente da parte della difesa dell'imputato, si oSserva che, proprio alla stregua di Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01, invocate dal ricorrente, la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte Civile risulta rispondente ai requisiti di cui all'art. 78 cod. proc. pen., come novellato dal d.

Igs. n. 150 del 2022. Nel caso di specie, infatti, il danneggiato non si è limitato ad un mero richiamo al capo di imputazione, ma ha correlato la specifica condotta contestata alla sua idoneità a ledere la reputazione del destinatario, in tal modo delineando con precisione adeguata alla specificità del caso concreto la causa petendi, per poi individuare i pregiudizi risarcibili nelle danni patrimoniali e non provocati dalla formulazione dei giudizi offensivi. In termini, pertanto, adeguati alla tipologia di illecito e di danno derivante, sono stati compiutamente definiti il presupposto fattuale e giuridico della richiesta, come pure il contenuto della condanna invocata.

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prcessuali. Così deciso in Roma, il 12/07/202