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Ordinanza — n. 29311/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived acquittal grounds in plea bargaining appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Anna Alafleur's cassation appeal inadmissible de plano because it challenged grounds for acquittal that the defendant had previously waived. The appellant argued the second-instance judge failed to explicitly rule on acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, citing established precedent that judges in plea bargaining appeals are not required to address waived acquittal reasons or absolute nullity grounds once the defendant renounces appeal motives.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 56, legge n. 103/2017; Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The court holds that in appeals involving plea bargaining, a cassation appeal is inadmissible if it challenges acquittal grounds or waived nullity reasons, as the second-instance judge is not bound to address them once the defendant renounces appeal motives.

Parole chiave

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plea bargaining appeal waived acquittal grounds inadmissible cassation appeal renunciation of appeal motives second instance procedure prova liberatoria difetto di legittimazione del ministero pubblico ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
"patteggiamento in appello" ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che la ric:orrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., e che la ric:orrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
278170); Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione Alafleur Anna denuncia vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che la ric:orrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505
Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv.
Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243
272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv.
Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018
273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv.
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAFLEUR ANNA nata a IMPERIA il 31/01/1964 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del cd. "patteggiamento in appello" ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Cass., sez. V, 19.3.2018, n. 15505, Rv. 272853; Cass., sez. V, 4.6.2018, n. 29243, Rv. 273194; Cass., Sez. IV, n. 52803, 14.9.2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione Alafleur Anna denuncia vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che la ric:orrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il