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Sentenza — n. 26148/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for imposing higher base penalty despite mitigating circumstances, reducing sentence to six months.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26148/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's sentence regarding the base penalty imposed on Moukhlis El Mehdi. The appellant argued that recognizing generic mitigating circumstances in equivalence to aggravated ones should not have raised the base penalty above the first-instance minimum. The court held that the prohibition against increasing the penalty applies to all individual elements, including the base penalty, even if the total sentence is reduced. Consequently, the sentence was remanded to be recalculated at six months of imprisonment.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; The prohibition against reformatio in peius applies not only to the total sentence but also to all individual elements comprising it, including the base penalty, preventing an increase in any component even if the aggregate punishment is lowered.

Parole chiave

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prohibition reformatio in peius base penalty determination generic mitigating circumstances aggravated circumstances equivalence Cassation annulment sentencing elements Italian criminal procedure caso di media gravità

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
a mesi 10 di reclusione ed ulteriormente aumentata art. 585 cod. pen. alla pena finale su indicata.
Art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, è affidato ad un unico motivo di censura con il quale si deduce la violazione dell'art. 597 cod.
Art. 99 cod. pen.
Il ricorrente, con la sentenza emessa in primo grado, è stato condannato (per il reato di lesioni personali pluriaggravato) alla pena finale di anni uno di reclusione, così calcolata: pena base mesi sei di reclusione (pari al minimo edittale), aumentata ex art. 99 cod.
art. 597 cod. proc. pen
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, è affidato ad un unico motivo di censura con il quale si deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Il ricorrente, con la sentenza emessa in primo grado, è stato condannato (per il reato di lesioni personali pluriaggravato) alla pena finale di anni uno di reclusione, così calcolata: pena base mesi sei di reclusione (pari al minimo edittale), aumentata ex art. 99 cod. pen.
art. 585 cod. pen
a mesi 10 di reclusione ed ulteriormente aumentata art. 585 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moukhlis El Mehdi nato in Marocco il 1° dicembre 1983; avverso la sentenza del 12 dicembre 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e conseguente rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale I,a Corte d'appello di Milano, confermando la responsabilità di El Mehdi Moukhlis in relazione al reato a lui ascritto in rubrica (artt. 582 e 585 cod. pen.), previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, è affidato ad un unico motivo di censura con il quale si deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale, riconoscendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, avrebbe irrogato una pena superiore a quella determinata in primo grado, a titolo di pena base.

3. Il ricorso è fondato.

4. Il divieto di reformatio in peius, infatti, si riferisce non solo alla pena complessivamente determinata, ma anche a tutti i singolm elementi che la compongono (circostanze e reati concorrenti anche se unificati per la continuazione), in relazione ai quali la pena irrogata non può essere elevata, ancorché venga diminuita quella complessiva (Sez. U n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066). Ed è ciò che in concreto è avvenuto. Il ricorrente, con la sentenza emessa in primo grado, è stato condannato (per il reato di lesioni personali pluriaggravato) alla pena finale di anni uno di reclusione, così calcolata: pena base mesi sei di reclusione (pari al minimo edittale), aumentata ex art. 99 cod. pen. a mesi 10 di reclusione ed ulteriormente aumentata art. 585 cod. pen. alla pena finale su indicata.

Ebbene, la Corte d'appello, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle aggravanti contestante, avrebbe dovuto irrogare una pena non superiore a mesi sei di reclusione (pari alla pena base irrogata in primo grado): determinando la pena in mesi otto di reclusione, invece, ha valutato in modo deteriore un medesimo elemento costitutivo del trattamento sanzionatorio. In ciò la violazione prospettata dal ricorrente.

5. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione della pena (non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto), in mesi sei di reclusione, nei medesimi termini già indicati in primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi sei di reclusione. Così deciso il 7 maggio 2024