Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic factual grounds in private prosecution penalty application case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Sonia Radulescu's appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction for attempted theft but offered only generic factual arguments without addressing the specific legal qualification of the charge. The court ruled that appeals in private prosecution cases are limited to clear legal errors or lack of correlation with the indictment, excluding general factual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2 bis c.p.p.; Art. 610, co. 5 bis c.p.p.: In appeals regarding the application of penalty upon request of parties, admissibility for alleged legal misqualification is restricted to cases of patent eccentricity relative to the indictment, excluding general factual or evaluative errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU SONIA FLORENTINA nato il 11/08/2004 avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari applicava a Radulescu Sonia Fiorentina, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 4), in rubrica ascrittole.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in punto di qualificazione del fatto addebitato alla Radulescu, che non integrerebbe gli estremi del tentativo punibile.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dalla ricorrente si fonda su rilievi del tutto generici e fattuali, senza confrontarsi con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971;
Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende. Cos