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Sentenza — n. 19985/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal, citing lack of interest under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the client withdrew the lawsuit, creating a lack of interest. The defendants had challenged a lower court's rejection of their request to revoke or replace home detention. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void under the procedural code, exempting the parties from court costs.

Regesto Legislator

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Art. 589 del codice di rito; Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A withdrawal by the appellant validly expressed determines the inadmissibility of the appeal due to the subsequent lack of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest procedural inadmissibility home detention criminal procedure code revoca della sospensione condizionale procedura di ricusazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 del codice di rito
Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARO LUIGI nato a SANT'ANTIMO il 19/02/1952 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.11.2023, il Tribunale del Riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento di questa Corte della precedente ordinanza del medesimo Tribunale che aveva rigettato l'appello proposto dai difensori di Cesaro Luigi - indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416- bis cod. pen. (concorso esterno nell'associazione camorristica denominata "clan Puca") e al reato di cui agli artt. 86 D.P.R. m. 570/1960 e 461 bis,1 cod. pen. e detenuto in custodia cautelare domiciliare - avverso l'ordinanza del 31.10.2023 del G.I.P. di Napoli, volto ad ottenere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in subordine, la sostituzione della stessa con altra meno afflíttiva - ha rigettato l'appello cautelare, confermando l'ordinanza impugnata.

2. Avverso l'ordinanza del 17.11.2023, hanno proposto ricorso i difensori di fiducia di Cesaro, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 comma 3 e 274, lett.

c) cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce l'apparente motivazione in ordine all'istanza subordinata di sostituzione della misura con altra meno afflittiva. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 12.2.2024 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale, stante l'intervenuta revoca della misura cautelare. La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui non consegue - tenuto conto della ragione della rinuncia - la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. C