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Sentenza — n. 17046/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming provisional indictment lacked start date for criminal association charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a provisional indictment for criminal association. The appellant argued that the indictment failed to specify the start date of the alleged association, violating his right to defense. The court held that for permanent crimes like criminal association, the start date can be inferred from the first specific criminal act committed within the group's operational framework, as established by Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. b) e c) c.p.p.; 24 Cost.; 6 CEDU: The omission of a specific start date in a provisional indictment for criminal association does not violate the right to defense if the date can be logically inferred from the first criminal act committed within the association's operational framework.

Parole chiave

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criminal association provisional indictment right to defense start date inference Cinalli precedent mafia association indicting phase legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 lett. b) e c) c.p.p.
Art. 24 Cost.
Art. 6 CEDU

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANGIANO MARIANO nato a NAPOLI il 21/07/1984 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per una serie di condotte, per come descritte nei capi A), B), D), E), G), H), I), L) e M) dell'imputazione provvisoria; in particolare, nel capo A) l'imputazione atteneva alla partecipazione ad un'associazione camorristica affermatasi nel corso dell'anno 2023 nel quartiere Chiaia, con a capo Giovanni Strazzullo.

2. Avverso la richiamata ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione con il difensore di fiducia, avv. Paolo Gallina, affidandosi ad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale denuncia la violazione degli artt. 178, lett.

b) e c) cod. proc. pen., 24 Cost. e 6 CEDU per non essere indicato nel capo di imputazione provvisorio del delitto associativo la data di inizio di contestazione dello stesso, ciò che inciderebbe sul proprio diritto di difesa, come tempestivamente dedotto anche dinanzi al Tribunale del Riesame. Il CANGIANO ha evidenziato che, peraltro, la data di inizio della condotta illecita non potrebbe essere desunta dal compimento del primo presunto delitto fine in ragione della relativa autonomia rispetto a quello di partecipazione all'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate. Se è vero che il capo di imputazione, anche provvisorio, deve contenere gli elementi essenziali che consentano l'esercizio del fondamentale diritto di difesa dell'indagato rispetto alla prospettazione accusatoria, con riferimento alla puntuale indicazione della data, occorre considerare anche la natura del delitto contestato e la necessaria fluidità della contestazione durante la fase delle indagini preliminari. A riguardo, non è certo privo di rilievo che l'associazione per delinquere sia un reato permanente e, soprattutto, avendo riguardo agli elementi correttamente valorizzati dalla decisione impugnata, che, ferma l'autonomia tra tale delitto e i reati fine commessi nell'ambito dell'associazione, come hanno stabilito le Sezioni Unite nella pronuncia "Cinalli", è consentito al giudice dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez.

U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01). La decisione impugnata ha pertanto fatto buon governo dei richiamati principi. Per un verso, infatti, ha individuato, mediante un rinvio al provvedimento del 28 settembre 2023 riferito al medesimo clan, il momento di costituzione dell'associazione mafiosa, con a capo GIOVANNI STRAZZULLO, nell'arresto del "boss" di un altro clan dominante nel quartiere, tale Frizziero, il 25 febbraio 2023, osservando che, a partire da quel momento, il predetto STRAZZULLO, ha iniziato, facendo affidamento su alcuni fedelissimi, ad affermarsi nella zona con metodi militari, imponendo la propria forza con continue sparatorie volte ad intimidire quanti non si conformavano alle indicazioni dello stesso, ad esempio rispetto alle richieste estorsive.

Per altro verso, la stessa ordinanza censurata ha individuato, proprio in virtù delle modalità con le quali il clan "STRAZZULLO" operava, la data di inizio della partecipazione del CANGIANO all'associazione camorristica in quella in cui ha posto in essere la prima condotta contestata quale delitto riconducibile alla sua adesione a tale associazione, ossia il delitto di cui al capo B), ossia 1'8 luglio 2023. In particolare, come ha evidenziato la stessa ordinanza oggetto di ricorso, attraverso il rinvio alla pag. 10 di un'altra pronuncia del 28 settembre 2023 riferita al medesimo clan, capeggiato da Giovanni STRAZZULLO, questi operava sempre con un determinato gruppo di ragazzi e secondo modalità analoghe, come era paradigmaticamente avvenuto nel corso delle plurime azioni aggressive commesse nelle date dell'8, del 15 e del 26 luglio 2023, nonché dalle diverse estorsioni poste in essere dal gruppo, anche sino al settembre 2023.

Tali reati fine, posti in essere dai medesimi soggetti che prima di agire si rivolgevano allo STRAZZULLO presso il cui domicilio si recavano prendendo i necessari "ordini" e "direttive", hanno consentito correttamente alla decisione impugnata di inferire, in forza dei criteri enunciati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite "Cinalli", l'esistenza del vincolo associativo. Talché appare adeguata, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, l'individuazione della data di inizio della condotta associativa in quella di accertamento del primo delitto fine commesso dal CANGIANO.

2. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

3 P Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Rom