Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 16137/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autosufficiency and manifestly unfounded arguments regarding bail violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the lower court erred by failing to consider his repeated absences from forced residence for health reasons, specifically citing a trip to a hospital. The court rejected this claim as lacking autosufficiency and manifestly unfounded, noting the lower court rationally distinguished the specific incident from previous evasions where no justification was provided.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 51 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint lacks autosufficiency and is manifestly unfounded, particularly when it relies on generic references to prior facts without contextualizing the specific violation alleged.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of autosufficiency manifestly unfounded bail violation forced residence court costs Cassazione Roma allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 51 cod. pen.
1.La censura di violazione dell'art. 51 cod. pen., per non avere il Giudice a quo considerato le ragioni dell'allontanamento dal domicilio coatto, è in primo luogo, priva di autosufficienza, contenendo un generico riferimento agli accertamenti dei verbalizzanti; inoltre, risulta anche manifestamente infondato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen.
4.A fronte di tale specifica argomentazione, il ricorso non censura la motivazione del provvedimento impugnato o l'errata applicazione dell'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., ma lamenta la violazione dell'art.
art. 51 cod. pen
Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Maria Concetta Iannelli, è affidato a un unico motivo, con il quale è denunciata erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAROMETRO CIRO nato a NAPOLI il 02/05/1968 avverso l'ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;, letteistptUe le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME per I4inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di diniego dell'aggravamento della misura degli arresti donniciliari adott dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha accolto la richiesta e ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Barometro Ciro, in relazione al delitto di evasione, avendo escluso la lieve entità della condotta trasgressiva.

2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Maria Concetta Iannelli, è affidato a un unico motivo, con il quale è denunciata erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. dolendosi il ricorrente che il Tribunale distrettuale di Napoli avrebbe omesso di considerare che l'indagato si era ripetutamente allontanato dal domicilio coatto per ragioni di salute, recandosi presso il locale nosocomio, come accertato dagli inquirenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.La censura di violazione dell'art. 51 cod. pen., per non avere il Giudice a quo considerato le ragioni dell'allontanamento dal domicilio coatto, è in primo luogo, priva di autosufficienza, contenendo un generico riferimento agli accertamenti dei verbalizzanti; inoltre, risulta anche manifestamente infondato. 2.Nell'accogliere l'appello del Pubblico Ministero, il Tribunale della cautela riteneva - contrariamente al primo giudice - che l'accertato e incontestato allontanamento del Barometro dall'abitazione presso la quale si trovava agli arresti domiciliari, in orario notturno e - per quanto dichiarato dalla madre - per prendere un gelato, non fosse un fatto di lieve entità, sia in considerazione dell'orario, sia perché l'indagato, al suo rientro, non aveva fornito alcuna giustificazione, sia perché, durante il periodo di allontanamento dal domicilio, si era reso irreperibile.

3. La motivazione del Tribunale, che ha escluso sulla base delle modalità della condotta, che la violazione della misura presentasse i connotati della "lieve entità", risulta sorretta da una congrua e razionale argomentazione, tanto più che l'indagato risultava essere stato già denunciato molte volte per evasione. 4.A fronte di tale specifica argomentazione, il ricorso non censura la motivazione del provvedimento impugnato o l'errata applicazione dell'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., ma lamenta la violazione dell'art. 51 cod. pen., in relazione - tuttavia - a precedenti "evasioni' che, secondo la Difesa, sarebbero state giustificate dall'esigenza di recarsi in ospedale (sul punto, il ricorso è del tutto privo del requisito dell'autosufficienza), con deduzione del tutto decontestualizzata rispetto alle circostanze della specifica evasione che ha condotto all'aggravamento della misura.

5. In tal modo, il ricorso risulta viziato da genericità, che, unitamente a quanto altro osservato, ne comporta la declaratoria di inammissibilità, alla quale segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 08 f