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Ordinanza — n. 5129/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to precluded arguments following a prior settlement agreement on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Cigliola Aldo and Polito Giuseppe inadmissible because they raised arguments precluded by a prior settlement agreement on sentencing. The appellants contested the penalty balance and sentencing determination, but the court ruled that such grievances were waived when they accepted the agreement in the appellate stage. Consequently, the appeals were rejected de plano, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following a settlement agreement on sentencing, appellants lose the right to raise any other grievances in the cassation phase, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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preclusive effect of settlement waiver of appellate arguments inadmissibility de plano sentencing balance preclusion dispositive power in criminal procedure motivi di cassazione concorso materiale di reati reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce -- per quanto qui di interesse -, ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone
284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIGLIOLA ALDO nato a BRINDISI il 11/08/1972 POLITO GIUSEPPE nato a BRINDISI il 30/10/1982 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce -- per quanto qui di interesse -, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a Cigliola Aldo e Polito Giuseppe - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da loro concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere, furto in abitazione consumato, furto in abitazione tentato e detenzione e porto di armi.

2. Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati - con separati atti - hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. I ricorsi hanno analogo contenuto e si articolano in un unico motivo, con il quale vengono dedotti i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali. I ricorrenti contestano il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.