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Sentenza — n. 42964/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because victim's complaint was withdrawn, extinguishing the crimes and civil liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42964/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment which had partially reformed the first-instance verdict regarding civil liability. Although the defendants argued for violations of law concerning their responsibility, the victim had withdrawn his complaint before the appeal. The court ruled that since the crimes are prosecutable only by private complaint, the withdrawal extinguished the offenses, necessitating the annulment of the entire decision and the revocation of civil rulings.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 164 c.p.: The withdrawal of a private complaint extinguishes the criminal proceedings and civil liability attached to them, requiring the annulment of judgments that rely on such proceedings.

Parole chiave

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private complaint withdrawal extinction of crimes civil liability revocation Cassation annulment procedural extinction azione penale privata recidiva nell'infrazione delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 164 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTAGNA GIUSEPPE nato a TORINO il 29/07/1969 FIORINO DOMENICO nato a TORINO il 08/05/1971 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25.3.2024 la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha derubricato il reato di cui al capo c) in tentata violenza privata, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Giuseppe Montagna e Domenico Fiorino per i reati commessi in danno di Stefano Vicenzi, anche nella qualità di titolare della Alimentari Vicenzi S.r.l.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, deducendo articolati motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

4. Nelle more delle suddette impugnazioni è intervenuta la remissione della querela proposta dalla persona offesa Vicenzi Stefano nei confronti degli odierni imputati, debitamente accettata dai ricorrenti, come risulta dagli atti pervenuti in Cancelleria in modalità telematica (vedi atti trasmessi dall'avv. Massimo Pietrini per Montagna e dall'avv. Sergio Almondo per Fiorino). Ne consegue che i reati per cui si procede - procedibili a querela di parte secondo la vigente normativa - sono estinti per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata e vanno revocate le relative statuizioni civili. Le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, non essendo stato diversamente convenuto fra le parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 novembre 2024 I