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Sentenza — n. 37122/2024 — snpen Generato dall'IA

Court suspends driving license suspension execution pending public utility work assessment under Road Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the accessory driving license suspension, ordering its execution suspended until the public utility work is evaluated. The appellant argued that the judge failed to suspend the license suspension's effectiveness as required by the Road Code to coordinate with the substitute penalty. The court ruled that suspending execution is mandatory to prevent the penalty from becoming effective before the work assessment concludes, allowing for potential reduction or restoration of the license.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 9-bis, cod. strada; Art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.: When substituting a prison sentence with public utility work, the judge must suspend the effectiveness of the accessory driving license suspension to ensure the penalty remains non-executable until the work assessment determines if the license should be restored or reduced.

Parole chiave

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public utility work substitution accessory administrative penalty driving license suspension suspension of execution Road Code compliance Cassation annulment penalty coordination sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 9-bis, cod. strada
strada con il beneficio premiale di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040).
Art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di Pinardi Leonardo la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art.
Art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di Pinardi Leonardo la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetto
strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040).
Sez. 4, n.38406 del 12/07/2023, Trimboli
Sez.4 n. 12262 del 8/02/2018, Ferrarini
Sez.4 n. 12262 del 8/02/2018, Ferrarini, Rv.272531).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINARDI LEONARDO nato a ROMA il 27/09/1991 avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di RIETIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo la Corte di cassazione la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di Pinardi Leonardo la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Collevecchio il 26 marzo 2023.

2. Leonardo Pinardi propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento con il quale, contestualmente all'irrogazione della pena di giorni 14 di arresto ed euro 800 di ammenda, è stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei senza provvedere alla sospensione dell'esecutività di tale sanzione accessoria. Deduce, dunque, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada in quanto il giudice, nel sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, non ha disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, necessaria in quanto solo all'esito della valutazione sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità se ne potrà disporre il ripristino o, in caso di esito positivo, la riduzione alla metà secondo quanto previsto dalla norma che si assume violata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo la Corte di Cassazione la sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che, per rendere compatibile l'esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria che segue, anche di ufficio, alla pronuncia di condanna in relazione 'alla contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada con il beneficio premiale di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez.4, n.48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv.271040). Tale approdo, reso necessario dalla esigenza di coordinare il momento esecutivo della statuizione penale con i tempi di espletamento del servizio sostitutivo e dello svolgimento del sub-procedimento teso a certificare l'effetto estintivo della pena e quello novativo della sanzione amministrativa accessoria, appare imposto dalla stessa lettera della disposizione del comma 9-bis cit., che prevede che, in ipotesi di trasgressione agli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice procede al ripristino della pena sostituita e della sanzione amministrativa accessoria, il che presuppone ovviamente che la stessa non sia stata ancora eseguita (Sez. 4, n.38406 del 12/07/2023, Trimboli, non mass.;

Sez.4 n. 12262 del 8/02/2018, Ferrarini, Rv.272531).

3. La sospensione dell'efficacia della statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria alla pronuncia di condanna può essere disposta da questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett.1) cod.proc.pen., trattandosi di statuizione che non richiede alcun apprezzamento discrezionale, altrimenti riservato al giudice di merito.

4. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; sospensione della esecutività che va contestualmente disposta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; sospensione dell'esecutività che dispone. Così deciso in data 11 settembre 2024