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Sentenza — n. 35536/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention, ruling police report omissions do not invalidate the measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35536/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Emanuele Bonvissuto against the refusal of his request for review of a detention order. The defense argued that the trial judge erred by relying on a police report containing untransmitted witness statements and by failing to investigate buyers' financial capacities. The court held that the omission of a summary police report does not render the detention measure ineffective unless specific decisive data is withheld and deemed irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 309 comma 5 cod. proc. pen.: The failure to transmit a summary police report or integral witness statements to the review tribunal does not invalidate a personal coercive measure unless the omitted data is specifically identified as decisive and found irrelevant after the resistance proof.

Parole chiave

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personal coercive measure review tribunal appeal police report omission provisional indictment detention order validity traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
pen., la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 309 comma 5 cod. proc. pen.
in relazione all'art. 309 comma 5 cod.proc.pen.
Art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990
e all'art. 73, comma 5, d.p.r.
Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 94 comma 1 ter d.p.r. n. 309 del 1990
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, d
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell'art.
art. 309 comma 5 cod.proc.pen
in relazione all'art. 309 comma 5 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONVISSUTO EMANUELE nato a GELA il 04/08/1971 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10.1.2024, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Bonvissuto Emanuele avverso l'ordinanza datata 19.12.2023 con cui il Gip del Tribunale di Ravenna gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato in ordine a ventinove addebiti provvisori, ventisette dei quali inerenti al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 ed i restanti due relativi al reato di cui al comma 4 del medesimo d.p.r. ed aventi ad oggetto centinaia di cessioni di cocaina e numerose cessioni di hashish, tutti realizzati tra il 2008 ed il settembre 2023 e con più elevata concentrazione negli anni 2022-2023.

2. Avverso detta ordinanza ricorre l'indagato con atto a firma del difensore di .fiducia, deducendo un unico motivo, sinteticamente riportato nei. limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 309 comma 5 cod.proc.pen. e all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. Si assume, in particolare, che il giudice della cautela ha valutato come elementi per determinare la pericolosità del Bonvissuto quanto riportato dalla Guardia di Finanza nella relazione conclusiva datata 6.11.2023 dove si richiama anche il verbale delle sommarie informazioni rese da Gallamini Dimitri, dichiarazioni che non sono state trasmesse al Tribunale ex art. 309, comma 5, cod.proc.pen. con conseguente perdita di efficacia della misura.

Inoltre tutti i verbali relativi alle dichiarazioni rese dagli acquirenti seguono il metodo del c.d. copia-incolla, senza che sia stata svolta alcuna indagine sulle capacità economiche degli stessi. Ed ancora si censura l'ordinanza gravata laddove con evidente incoerenza ed illogicità motivazionale ha escluso l'ipotesi attenuata del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 atteso che l'attività di cessione é avvenuta solo personalmente.in un circoscritto ambito territoriale.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso é infondato. Ed invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni rese da tale Gallamini Dimitri e riportate sia pure solo per stralci nell'informativa conclusiva dellauardia di Finanza datata 6.11.2023 che è stata trasmessa, sono state indicate nella richiesta di misura del pubblico Ministero unicamente a suffragare, unitamente ad altri dati, il rischio di inquinamento probatorio esigenza cautelare che tuttavia non è stata ritenuta dal Gip a fondamento della misura invece fondata ex art. 274 lett.

c) cod.proc.pen. Ed invero, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione di un'informativa. di polizia giudiziaria meramente riepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell'autorità giudicante, nonchè del testo integrale dei verbali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia prodotti solo in forma riassuntiva e con degli "omissis" per esigenze di tutela del segreto d'indagine, ma ugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare) (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Rv. 277370).

Gli altri profili sollevati dalla difesa dell'indagato oltre che generici non possono essere delibati in questa sede fattenendo a questioni di merito relative alla valutazione delle dichiarazioni rese dagli acquirenti. 2.Infondato é anche il secondo motivo. Ed invero il Tribunale del riesame ha correttamente motivato l'esclusione della derubricazione delle fattispecie di reato contestate nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 in ragione delle modalità delle azioni criminose dell'indagato che non valgono a ricondurre la condotta al c.d. piccolo spaccio.

3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese proccesuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, d