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Sentenza — n. 34227/2024 — snpen Generato dall'IA

Court annuls trial court decision for omitting mandatory driver's license suspension accessory penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a Brescia trial court judgment that failed to impose a mandatory driver's license suspension. The court found the lower court violated the Road Code by omitting this accessory penalty despite clear statutory requirements. Consequently, the appellate court annulled the specific omission and remanded the case for the judge to apply the correct sanction.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada; The trial court must impose the mandatory accessory penalty of driver's license suspension when the conditions are met, and any omission constitutes a ground for annulment requiring remand for proper application.

Parole chiave

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driver license suspension accessory penalty Road Code omission of sanction annulment and remand criminal procedure mandatory penalty guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada
il processo nei confronti di Francesco Sainaghi per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
art. 444 cod. proc. pen
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: SAINAGHI FRANCESCO nato a MANERBIO il 20/11/1987 avverso la sentenza del 12/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Francesco Sainaghi per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

3. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 186, comma 2, cod. strada, nella misura da sei mesi ad un anno.

4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, sanzione su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consi re estensore Il Presid