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Sentenza — n. 25799/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after preventive measure was replaced with non-custodial obligation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the legal interest required for the challenge had ceased to exist. Although the defendant argued that the trial court failed to evaluate his personal circumstances and the possibility of suspended sentence, the preventive measure of home arrest had been replaced by an obligation to appear at the police station. The Court ruled that since the original custodial measure was no longer in force, the appeal could no longer produce any beneficial effect for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 292 comma 2 lett. c-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the legal interest required for its filing has subsequently disappeared, such as when the contested preventive measure is replaced by a non-custodial alternative.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza di interesse misure cautelari personali arresto domiciliari obbligo di presentazione impugnazione penale sospensione condizionale giudice del riesame inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 292 comma 2 lett. c-bis cod. proc. pen.
pen., nonché in relazione alla mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa in violazione della norma di cui all'art. 292, comma 2 lett.
Art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare, in violazione della norma di cui all'art. 275, comma 2 -bis, cod.
Art. 73 comma 5 T.U. Stup.
Secondo la difesa, il Tribunale ha trascurato di valutare la personalità dell'indagato alla luce del fatto che non fosse alla guida del veicolo sul quale era trasportata la sostanza stupefacente e che è stato tratto in arresto per l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, T.U.
Artt. 110 cod. pen.
artt. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZOUABI NASSIM nato il 14/01/2003 avverso l'ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; letta la memoria del difensore, che ha concluso per la sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 19/01/2024 il Tribunale di Livorno aveva applicato nei confronti di Zouabi Nassim, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, la misura cautelare degli arresti domiciliari avendo ravvisato gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Livorno il 17 gennaio 2024.

2. Nassim Zouabi propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con il primo motivo, per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché difetto di motivazione o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari, in violazione della norma di cui all'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., nonché in relazione alla mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa in violazione della norma di cui all'art. 292, comma 2 lett. c -bis), cod. proc. pen. Secondo la difesa, il Tribunale ha trascurato di valutare la personalità dell'indagato alla luce del fatto che non fosse alla guida del veicolo sul quale era trasportata la sostanza stupefacente e che è stato tratto in arresto per l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. Stup. Il Tribunale ha trascurato di prendere in esame gli ulteriori elementi forniti dalla difesa, ossia che Zouabi Nassinn è sposato con cittadina italiana, che entrambi vivono in un immobile sito in Collesalvetti e che la moglie dello Zouabi svolge attività lavorativa da cui percepisce redditi destinati al nucleo familiare.

Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare, in violazione della norma di cui all'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Nell'ordinanza è omessa ogni valutazione in ordine all'effettiva possibilità che con la sentenza di merito l'indagato possa ottenere la sospensione condizionale della pena sia perché è stato tratto in arresto per la violazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 T.U. Stup. sia perché si tratta di persona incensurata, per cui sarebbe stato necessario verificare la futura concedibilità della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l'intervenuta sostituzione della misura cautelare concludendo per la sopravvenuta carenza di interesse.

5. Risulta dagli atti che con provvedimento in data 6 marzo 2024 il Tribunale monocratico di Livorno ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È, dunque, sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente. Giova ricordare, in proposito, che la facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269). Situazione che, pur sussistente alla data di deposito del ricorso, è venuta meno alla data di sostituzione della misura detentiva con misura cautelare non detentiva.

6. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna condanna al pagamento di spese e sanzioni in ragione della sussistenza dell'interesse al momento della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravven