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Sentenza — n. 24099/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's formal withdrawal of the appeal before the court's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Groupama Assicurazioni S.p.A. inadmissible because the client formally withdrew the appeal on April 12, 2024. The lower court had previously acquitted the defendant but held the insurance company civilly liable for damages. The court ruled that the withdrawal constituted a formal, irrevocable act resulting in the immediate inaccessibility of the appeal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 589 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: A formal, irrevocable declaration of withdrawal by the client renders the subsequent appeal inadmissible, preventing the court from examining the merits of the case.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse formal act of renunciation civil liability insurance Cassation procedure assicurazione contro gli infortuni risarcimento alle vittime di reati soppressione delle prestazioni infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
81 contestato al capo B - invece confermando la condanna per il delitto ex art. 589, comma 2, cod.
Art. 591 c.p.p.
L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in virtù del disposto dell'art. 591, comma 1 lett.
art. 2049 cod. civ
pen., nonché errato accertamento della posizione di garanzia del committente e del nesso di causalità; violazione di legge in relazione all'art. 2049 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
108839374; violazione di legge in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (RINUNCIANTE) avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso e si rimette alla Corte in ordine alla condanna alle spese. udito il difensore Nessuno è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il maggio 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siena del 17 maggio 2021, ha assolto l'imputato Crociani Cristiano dal reato ex art. 157, comma 1, lett.

b) in relazione all'art. 90, comma 9, lett.

a) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 contestato al capo B - invece confermando la condanna per il delitto ex art. 589, comma 2, cod. pen. rubricato sub A - altresì condannando il responsabile civile Groupama Assicurazioni S.p.a. a nnanlevare e tenere indenne il Crociani, quale socio accomandatario della Crociani Group S.a.s., da quanto versato in favore delle parti civili costituite per il sinistro oggetto della polizza assicurativa n. 108839374, nonché a rimborsare le spese processuali alle costituite parti civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del responsabile civile Groupama Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, lamentando, sotto vari profili: violazione di legge in relazione agli artt. 3, 21, 26, 90, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, art. 2222 cod. civ, artt.40 e 43 cod. pen., nonché errato accertamento della posizione di garanzia del committente e del nesso di causalità; violazione di legge in relazione all'art. 2049 cod. civ. per errata applicazione di detta norma ed agli artt. 1362, 1363, 1364 cod. civ. in tema di interpretazione del contratto, relativamente alla parte in cui la sentenza dispone l'operatività della polizza assicurativa Groupama n. 108839374; violazione di legge in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. in tema di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Nelle more della trattazione del giudizio, è pervenuto in data 12 aprile 2024 un atto, sottoscritto digitalnnente dal difensore munito di procura speciale, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, ai sensi dell'art.589 cod. proc. pen. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in virtù del disposto dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. L'atto di rinuncia appare, infine, adeguatamente motivato, in quanto fondato su una sopravvenuta carenza di interesse, per cui, non ravvisandosi la presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), si ritiene di non dover disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiii/ A L l/ E ti 9 4 41, e i7 tt 4 2, bust rc, LI 4 P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 18 apr