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Sentenza — n. 22841/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls first-instance sentence for applying driver license suspension by judge instead of Prefect after acquittal for minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22841/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the first-instance judgment regarding the accessory administrative sanction of driver license suspension. The defendant was acquitted of drunk driving due to the minor nature of the offense, yet the trial court incorrectly imposed the license suspension itself. The court ruled that such sanctions regain administrative autonomy and must be applied by the Prefect, not the criminal judge, when no final conviction exists.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. b), 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.: In cases of acquittal for minor offense in drunk driving, the accessory administrative sanction of license suspension is autonomous and must be applied by the Prefect, not the criminal judge.

Parole chiave

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drunk driving minor offense accessory sanction license suspension administrative autonomy Prefect competence acquittal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 2, lett. b), 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. strada
Il giudice ha infatti violato l'art. 186 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente, all'esito del giudizo, era assolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il giudice dichiarava sospesa la patente di guida per la durata di mesi otto.
Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Si individua nella sentenza impugnata la violazione di legge lamentata dal ricorrente, vizio che consente di ricorrere "per saltum" avverso la pronuncia di primo grado (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.).
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente, all'esito del giudizo, era assolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il giudice dichiarava sospesa la patente di guida per la durata di mesi otto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 4, n. 44132 del 9/09/2015, Longoni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALUTARI ROBERTO nato a CHIETI il 29/10/2000 avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Affi ktcpuga,,"dce. fzegr Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI Ciznizr-ozgil93323::tr~ _

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza emessa in data 27 novembre 2023, ha ritenuto Salutari Roberto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), 186-bis, comma 1, lett.

a) e comma 3, cod. strada per essersi posto alla guida, essendo infraventunenne, di una vettura iappartenen‘te a terzi/ in stato di ebbrezza ed in orario notturno. Il ricorrente, all'esito del giudizo, era assolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il giudice dichiarava sospesa la patente di guida per la durata di mesi otto. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo l'illegittimità della sanzione accessoria applicata. In proposito lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il giudice, si legge nel ricorso, sostiene che in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, debba conseguire in ogni caso l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, implicando l'art. 131-bis cod. pen. un accertamento del reato. L'assunto, lamenta la difesa, sarebbe erroneo. L'irrogazione della sanzione accessoria è un'attività di competenza esclusiva del Prefetto e non del giudice penale. Pertanto, il Tribunale non poteva applicare la sospensione della patente di guida.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25820/23, richiamando un precedente delle Sezioni Unite del 2016, ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. E' quindi orientamento costante della Suprema Corte che la sospensione della patente di guida vada applicata dall'autorità amministrativa.2. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Si individua nella sentenza impugnata la violazione di legge lamentata dal ricorrente, vizio che consente di ricorrere "per saltum" avverso la pronuncia di primo grado (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.). Il giudice ha infatti violato l'art. 186 cod. strada nella parte in cui prevede che all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza debba conseguire l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ciò premesso, il motivo di ricorso deve ritenersi fondato. Della sorte della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto si sono occupate le Sezioni Unite di questa Corte con la nota pronuncia Tushaj (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592), affermando il pricnipio così massimato:"In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge". La questione aveva dato luogo a diversi orientamenti, tra i quali si annoverava quello citato in sentenza, in base al quale, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, permarrebbe il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 9/9/2015, Longoni, Rv. 264830).

Nel dirimere il suddetto contrasto, le Sezioni unite hanno fatto leva sull'autonomia delle sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno applicate dal giudice penale nella misura in cui siano conseguenza di una sentenza di condanna, ovvero di un provvedimento ad essa equiparabile, quali il decreto penale di condanna o la sentenza di applicazione pena. Al di fuori di tali ipotesi, mancando una pronuncia di condanna, le sanzioni amministrative riacquistano la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica. Tale soluzione trova conferma nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 224 e del comma 6 dell'art. 224 ter cod. strada, in base ai quali l'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Le Sezioni unite, pertanto, hanno adottato una soluzione diversa da quelle prospettate dai contrastanti orientamenti emersi in seno alle sezioni semplici, ritenendo cla un lato che l'esclusione della punibilità non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e, dall'altro, che tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma al Prefetto.

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che deve essere eliminata. Vet dispoù la trasmissione degli atti al Prefetto di Pescara per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Pescara per quanto di com