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Sentenza — n. 20766/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction for attempted theft where prosecution requires victim's complaint due to new law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20766/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Aleksei Caria for attempted theft, ruling the charge of perfume theft was procedurally barred due to a lack of victim complaint under new law. The defense argued the appellate court should have recognized a mitigating circumstance based on the separate, valid charge of frozen squid theft. The court agreed, holding that the new procedural requirement applies retroactively to past offenses, while remanding the sentencing review for the remaining valid charge.

Regesto Legislator

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Art. 624, ultimo comma cod. pen.; Art. 2, comma 4 cod. pen.: The requirement of a victim's complaint for prosecution applies retroactively to offenses committed before the new law's entry into force, as the complaint is a condition of punishability governed by the principle of favoring the accused.

Parole chiave

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retroactive application of procedural law querela requirement for prosecution attempted theft aggravating circumstances mitigating circumstance recognition principle of favoring the accused altri capi d'accusa testimone a carico allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 624, ultimo comma cod. pen.
150 all'art. 624, ultimo comma, cod.
Art. 2, comma 4 cod. pen.
Il reato è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
pen.; il secondo - capo B) della rubrica, commesso il 21/8/2018 - riguardante il tentativo di sottrazione di confezioni di profumo del valore di euro 254,00, fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
II) La declaratoria d'improcedibilità limitatamente alla fattispecie di cui al capo B) della rubrica avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a valutare in modo più appropriato l'invocato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al fatto di cui al capo A) della rubrica.
art. 642 cod. pen
241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) )secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862
Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art.
Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188
265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01
Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARIA ALEKSEI (CUI 04YG010) nato il 26/02/1996 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERTO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2/3/2023, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Caria Aleksei in relazione a due episodi di tentato furto in danno di diversi esercizi commerciali: il primo - capo A) della rubrica, commesso il 7/7/2018 - riguardante il tentativo di impossessarsi di quattro confezioni di polpo surgelato del valore complessivo di euro 55,60, fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 3 cod. pen.; il secondo - capo B) della rubrica, commesso il 21/8/2018 - riguardante il tentativo di sottrazione di confezioni di profumo del valore di euro 254,00, fatto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando le seguenti doglianze (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) I) In relazione al reato sub capo B) della rubrica, essendo mutato il regime di procedibilità del reato, la Corte d'appello avrebbe dovuto emettere pronuncia di non doversi procedere per carenza della querela. II) La declaratoria d'improcedibilità limitatamente alla fattispecie di cui al capo B) della rubrica avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a valutare in modo più appropriato l'invocato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al fatto di cui al capo A) della rubrica. Il diniego dell'attenuante, infatti, è unicamente incentrato sul valore della merce oggetto dì contestazione nel capo B) della rubrica. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) della rubrica e rigetto del ricorso nel resto.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati. Il reato di cui al capo B) della rubrica è improcedibile per mancanza di querela e la sentenza impugnata va annullata sul punto senza rinvio per tale ragione. Il reato è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.gs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 2 2s. 7-bis)».

L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito — il fatto di avere usato violenza sulle cose — non rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150/2022. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato il regime di procedibilità dei reati.

Si è, invero, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) )secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica.

Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.).

Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trovi applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato al ricorrente al capo B) della rubrica, per il quale non risulta essere stata sporta querela.

4. Deve invece annullarsi con rinvio la sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ed all'ulteriore aspetto concernente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.L'attenuante invocata è stata ritenuta inesistente unicamente sulla base del valore della merce riguardante il reato dichiarato improcedibile. E' evidente come tale motivazione non possa estendersi al fatto di cui al capo A) della rubrica. Il trattamento sanzionatorio dovrà essere rivisto in conseguenza della intervenuta declaratoria d'improcedibilità del reato sub capo B) della rubrica ed in conseguenza dell'eventuale riconoscimento dell'attenuante invocata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) della rubrica perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova, altra sezione, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così d