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Sentenza — n. 19368/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls driving license suspension duration due to failure to cumulatively apply penalties for multiple traffic offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court's conviction, arguing the driving license suspension was illegally set at eight months instead of a cumulative minimum of one year. The court found the lower judge erred by failing to sum the suspension periods for two separate traffic violations, each carrying a mandatory minimum of six months. Consequently, the cassation court annulled the specific sentence regarding the license suspension and remanded the case for a correct calculation of the total duration.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7; Art. 187, comma 8, Codice della strada: When multiple traffic offenses each mandate a driving license suspension, the court must determine the total duration by cumulatively summing the minimum periods for each violation, excluding the application of rules for simple administrative fines.

Parole chiave

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cumulative administrative sanctions driving license suspension multiple traffic violations minimum penalty duration annulment with remand Code of Road Traffic material cumulation of penalties guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 7, Codice della strada
A dire del ricorrente, infatti, tale ultima sarebbe stata disposta unicamente con riguardo al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod.
Art. 187, comma 8, Codice della strada
285 (capo A) e dall'art. 187, comma 8, d.lgs.
Art. 8, Legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 81, Codice penale
689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli
(cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv.
Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi
Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv.
Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco
266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: DE ROBERTIS IGNAZIO nato a BARI il 18/07/1985 avverso la sentenza del 30/11/2013 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI Iche ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha riconosciuto De Robertis Ignazio, in esito a giudizio abbreviato, responsabile delle contravvenzioni previste dagli artt. 81, comma 2, cod. pen., 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e dall'art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B), per l'effetto condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 900,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge ed inosservanza degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A dire del ricorrente, infatti, tale ultima sarebbe stata disposta unicamente con riguardo al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, senza effettuare riferimento alcuno all'altra ipotesi prevista dall'art. 187, comma 8, cod. strada. Ciò avrebbe determinato un'applicazione illegale, per difetto, della suddetta sanzione, atteso che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni amministrative previste per i due reati, con conseguente inflizione della sospensione della patente di guida per una durata non inferiore ad un anno.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida.

2. Il giudice di merito, infatti, è incorso nella lamentata violazione di legge, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 cod. pen. (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544-01;

Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha - come detto - riguardato i reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada, rispetto ai quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - per entrambe le fattispecie fissata in una misura compresa tra sei mesi e due anni -. Ne consegue, pertanto, che la statuizione relativa alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto deve ritenersi del tutto illegittima, in quanto inferiore al cumulo materiale delle sanzioni previste per ciascun reato, pur se applicate nel minimo.

3. Deve, conseguentemente, essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, affinché il Tribunale di Brescia, in diversa composizione, provveda, in applicazione degli indicati principi, alla corretta determinazione della durata di tale sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa composizione. Così deciso in Roma il 7 maggio 202