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Sentenza — n. 16868/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the twenty-day statutory deadline for appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the twenty-day deadline required for challenging the revocation of legal aid. The appellant argued that the lower court failed to consider a subsequent reduction in family income for 2022, but the primary ground for dismissal was procedural timeliness. Since the appeal was submitted after the statutory period, the court rejected the merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 113 d.P.R. 115/2002; Appeals must be lodged within twenty days of notification, and failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of substantive arguments regarding income changes or procedural violations.

Parole chiave

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legal aid revocation statutory appeal deadline inadmissible appeal procedural timeliness court costs and fine tardivo pagamento delle spese deposito tardivo ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 113 d.P.R. 115/2002
Per contro, il ricorso per cassazione risulta depositato in data 11.10.2023, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 113 del d.P.R.
art. 76 d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGA MARIKA nato a LACCO AMENO il 25/04/2002 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marika Rega ricorre avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dal Tribunale di Napoli a seguito di istanza dell'Agenzia delle Entrate, essendo emerso che il nucleo familiare dell'imputata, nell'anno 2021, aveva percepito un reddito complessivo superiore a quello indicato dall'art. 76 d.P.R. 115/2002, pari a euro 17.550,16, superiore a quello dichiarato dalla Rega in sede di autocertificazione (euro 13.822,40).

2. La ricorrente articola due motivi, con i quali deduce:

i) violazione del principio del contraddittorio statuito dagli artt. 101 e ss. cod. proc. civ.; ii) violazione di legge, per non aver considerato la variazione in diminuzione del reddito subito dal nucleo familiare della ricorrente nell'anno 2022; la Rega, in effetti, in sede di prima istanza aveva prodotto in atti l'ISEE dell'anno 2022, in cui veniva certificato che il reddito familiare aveva subito una variazione in diminuzione che le consentiva di accedere al beneficio.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il Ministero della Giustizia ha depositato una memoria scritta con cui chiede la reiezione del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto. Dagli atti si evince che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 20.9.2023, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. Per contro, il ricorso per cassazione risulta depositato in data 11.10.2023, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 113 del d.P.R. 115/2002 ai fini della tempestività della presente impugnazione.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.Il ricorrente va anche condannato a rifondere al Ministero resistente le spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iktricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso in data 8 febbraio 2024 Il Consigl. e este