Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1937/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls drunk driving conviction due to prescription period expiration after appellate court omitted statutory non-punishment grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's conviction for drunk driving because the appellate judgment failed to address the statutory non-punishment ground under Article 131-bis of the Penal Code. The defendant argued that this omission prevented the application of the prescription period, which had expired by November 2022. Consequently, the court ruled that the crime was extinguished by prescription, leading to the annulment of the sentence without remittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Where the appellate court fails to rule on a statutory ground for non-punishment, the omission allows the court to recognize the extinction of the crime by prescription, resulting in the annulment of the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving conviction prescription period expiration statutory non-punishment appellate court omission annulment without remittal guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 356 c.p.p.
Art. 178 lett. c) c.p.p.
Art. 114 disp. att. c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
art. 131 bis cod.pen
per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SZYMANSKI MARCIN nato il 15/07/1986 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA C:IRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28.10.2022 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui in data 5.10.2021 il Tribunale di Terri aveva dichiarato Szymanski Marcin colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda con revoca della patente di guida. L'odierno imputato, coinvolto in un sinistro in data 5.11.2017 in Terni in quanto aveva perso il controllo del ciclomotore Honda SH tg. X7BFN da lui condotto e di proprietà di terzi schiantandosi sugli oleandri che delimitavano le due semicarreggiate, veniva trovato dalla Polizia Municipale in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche come risulta dall'esame alcolemico- tossicologico, da cui emergeva un tasso alcolemico pari a 2,645 g/l. Sulla scorta delle risultanze istruttorie e segnatamente alla luce delle risultanze del prelievo ematico, entrambi i giudici di merito ritenevano provata l'ipotesi di reato contestata.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre. motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 356, 178 lett.

c) cod.proc.pen. e 114 disp.att. Cod.proc.pen. in relazione all'inutilizzabilità decili esami ematici a fini probatori. Si assume l'inutilizzabilità degli esami ematici effettuati in ospedale subito dopo l'incidente a causa dell'omesso avviso all'imputato delle garanzie difensive. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e omessa motivazione sul punto. Si assume che la Corte d'appello ben avrebbe potuto applicare l'istituto stante l'assenza di precedenti specifici ed il fatto che l'ultimo precedente risale al 2010. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. per la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa motivazione sul punto. Si assume che la Corte d'appello si é limitata a dichiarare che la pena era stata determinata in maniera congrua così risultando la sentenza impugnata carente dal punto di vista motivazionale.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte.

4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva e conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, Rv. 278287 - 01). Nella specie la Polizia municipale ha avvisato l'imputato di farsi assistere da un difensore ed il verbale risulta sottoscritto anche dall'imputato che ha dichiarato di non voler farsi assistere.

2. I restanti due motivi sono, invece, fondati atteso che, a fronte di specifici motivi di appello aventi ad oggetto la concessione delle attenuanti generiche e la pronuncia ex art. 131 bis cod.pen. la Corte territoriale non si é pronunciata. La fondatezza di dette censure, in quanto afferenti ad un punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al capo di imputazione cui si riferisce e consente, pertanto, di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione nel caso di specie maturata in data 5.11.2022. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata perché il reato é estinto per prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. il 23.11.2023 Il Co stensore Il Presidente Ma