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Sentenza — n. 1928/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls aggravated theft conviction due to victim's remission extinguishing the crime under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance judgment convicting Cristiano Pavanì of aggravated theft without remitting the case for retrial. Although the defendant argued for acquittal on merits, the court noted the victim had remitted the prosecution and accepted it, legally extinguishing the crime. Consequently, the conviction was voided because the conditions for a substantive acquittal were not met, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by the victim's remission and acceptance, the judgment convicting the defendant must be annulled without remittal, as substantive acquittal is unnecessary.

Parole chiave

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remission of prosecution extinguishment of crime annulment without remittal aggravated theft procedural extinction procedura di revisione penale ritiro della querela penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prodotta l'intervenuta remissione della querela e la relativa accettazione, si sollecita, anche con le depositate conclusioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querelala.
Art. 340, cod. proc. pen.
pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod.
art. 340 cod. proc. pen
pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAVANI CRISTIANO ( ACCETTAZIONE REMISSIONE DI QUERELA) nato a BONDENO il 25/03/1971 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; lette le conclusioni della difesa;

RITENUTO IN FATTO

1. Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Cristiano Pavaniper il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza d'appello e nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso fondante su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all'accertata responsabilità e, comunque, alla ritenuta circostanza aggravante e all'esclusione del vincolo della continuazione tra fattispecie sub iudice e reato già ocigetto di condanna irrevocabile. Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prodotta l'intervenuta remissione della querela e la relativa accettazione, si sollecita, anche con le depositate conclusioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querelala.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come correttamente prospettato dal ricorrente, con riferimento alla fattispecie di cui in rubrica sono intervenute la remissione della querela e la relativa accettazione (documentazioni in atti). Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per remissione della querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1, nov mbre 2023 Il Consigliere 'este re