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Sentenza — n. 35338/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of confrontation with reasoning and failure to prove concrete relevance of cited precedents.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's challenge to a ten-year ban on attending sporting events. The defense argued the sanction violated the principle of gradualness and lacked motivation regarding friendly matches, but the court found no confrontation with the lower court's reasoning. The decision upheld that the specific gravity of the applicant's violent conduct justified the severe measure and that the obligation to report applies to identifiable friendly matches.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the defense fails to confront the reasoning of the contested order or fails to specify the concrete relevance of cited precedents to the specific case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of confrontation sporting event ban principle of gradualness friendly matches obligation preventive measure specific danger requisito della firma

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989
Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Gip del Tribunale di Padova ha convalidato il provvedimento del Questore di Padova di applicazione, fra l'altro, dell'obbligo di presentazione in concomitanza con manifestazioni sportive, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023
Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017
Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Rv.
Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cassone Giuseppe, nato a Catania il 22/07/1984 avverso l'ordinanza del 23/03/2024 del Gip del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.

1. Con ordinanza del 23 marzo 2023, il Gip del Tribunale di Padova ha convalidato il provvedimento del Questore di Padova di applicazione, fra l'altro, dell'obbligo di presentazione in concomitanza con manifestazioni sportive, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989.

2. Avverso l'ordinanza, l'interessato, mediante il difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento in relazione al principio di gradualità della sanzione, essendosi il questore limitato a richiamare i precedenti dell'interessato, disponendo l'obbligo di presentazione per 10 anni, per la ritenuta gravità del fatto, pur in presenza di una pericolosità relativa, perché vi era stato un precedente Daspo, terminato nel 2020. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si rilevano la violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e il difetto di motivazione circa le ragioni per cui il prevenuto debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza di partite amichevoli della sua squadra, non essendo egli in grado di informarsi quotidianamente sulla programmazione di tali partite, che spesso non vengono pubblicizzate o si svolgono a porte chiuse contro squadre di provincia poco conosciute e in giorni lavorativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza, riferito alla congruità della misura, è inammissibile, non essendosi la difesa confrontata - neanche in via di mera prospettazione - con la motivazione dell'ordinanza, che si salda con quella del provvedimento questorile, da cui emerge che il soggetto ha posto in essere atti gravissimi, avendo per primo scavalcato il cancello di contenimento e aperto così l'invasione di campo degli ultrà della sua squadra, pur essendo già destinatario di precedente provvedimento nel 2015, per anni cinque, per fatti analoghi; il tutto con l'uso di cinghie e aste di bandiera per offendere e ingaggiare scontri con tifosi avversari e Polizia, divincolandosi per opporsi all'arresto, nonché cagionando a un poliziotto lesioni personali, con contestazione di recidiva specifica sotto il profilo penale.

A fronte di tali elementi, evidentemente sintomatici di una elevatissima pericolosità specifica, cui deve corrispondere un'adeguata risposta preventiva, la difesa si limita all'astratto richiamo di precedenti giurisprudenziali, dei quali non precisa la concreta rilevanza nel caso di specie. 3.2. Inammissibile è il terzo motivo, riferito all'obbligo di presentazione in corrispondenza di partite amichevoli. La difesa non tiene conto del fatto che il provvedimento deve efficacemente impedire in concreto la partecipazione del soggetto a manifestazioni sportive nelle quali possa porre in essere nuovamente condotte violente e minacciose del tipo di quelle che ne hanno giustificato l'adozione.

Deve del resto ribadirsi il principio secondo cui il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (ex plurimis, Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 02;

Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Rv. 270788 - 01). Più in generale, si è affermato che, ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto (ex multis, Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269318 - 01).

Tali principi, da un lato, rispondono alla ragione di evitare vuoti di tutela in relazione a partite non appartenenti a calendari di tornei o competizioni sportive, che possono comunque essere occasione per manifestazioni di intemperanza da parte del prevenuto, dall'altro rispettano le esigenze di conoscibilità in concreto del precetto da osservare, perché limitano il divieto a incontri che siano conoscibili attraverso i normali canali di informazione, escludendo evidentemente quelli non conoscibili attraverso l'esercizio di un'ordinaria diligenza.

4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteatpagamento delle spese processuali e della somma di C 3.00