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Sentenza — n. 23375/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; appeal filed after 45-day limit despite holiday period arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 45-day deadline for appealing the first-instance judgment. The appellant argued that the deadline should be extended due to the holiday period, but the court ruled that judicial sentence deadlines are not suspended during holidays. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. C) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The deadline for appealing a first-instance judgment is not suspended during the judicial holiday period; appeals filed after the calculated deadline are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal deadline judicial holiday suspension manifestly unfounded appeal procedural costs award Cassation inadmissibility sospensione di pena pene condizionali pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 comma 1 lett. C) cod. proc. pen.
Dunque, essendo stato rispettato il termine (la motivazione è stata depositata il 18 settembre 2020), il termine per impugnare la sentenza, da computare in 45 giorni ex art. 585 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
sentenza n.42361 del 20/07/2017
periodo feriale, non opera alcuna sospensione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte precisato (sentenza n.42361 del 20/07/2017, Rv.
decreto legge n. 132 del 2014
270586) che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n.
legge n. 162 del 2014
132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, che ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, mentre i termini processuali soggetti alla sospensione feriale sono solo quelli che incombono sulle parti per il compimento di atti del procedimento.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 349 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n.42361 del 20/07/2017
periodo feriale, non opera alcuna sospensione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte precisato (sentenza n.42361 del 20/07/2017, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Curreri Calogero, nato a Sciacca il 09-10-1972, avverso la sentenza del 06-12-2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dall'avvocato Calogero Santangelo, difensore di fiducia di Curreri, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2022, la Corte di appello di Palermo dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Calogero Curreri avverso la decisione del Tribunale di Sciacca del 24 giugno 2020, con la quale il predetto imputato era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 400,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 349 cod. pen., accertato in Sciacca il 20 giugno 2017.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, Curreri, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa, in primo luogo, contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, evidenziando che il termine per il deposito dell'atto di impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 7 dicembre 2020. Ciò posto, si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rilevandosi che dall'istruttoria dibattimentale non è emerso che Curreri è stato l'autore materiale del reato ascrittogli, non essendoci lavori in corso al momento della verifica in loco, essendosi al più il ricorrente limitato alla semplice acquiescenza alle iniziative violatrici di terzi, anche se prossimi congiunti. Da ultimo, sono stati censurati il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.

3. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale, il giudizio veniva assegnato a questa Sezione per l'odierna udienza.

4. Con memoria trasmessa il 24 gennaio 2024, il difensore di Curreri ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. La declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale deve essere infatti ritenuta corretta, dovendosi considerare che la sentenza di primo grado è stata emessa il 24 giugno 2020, con termine per il deposito della motivazione fissato in 90 giorni. Dunque, essendo stato rispettato il termine (la motivazione è stata depositata il 18 settembre 2020), il termine per impugnare la sentenza, da computare in 45 giorni ex art. 585 comma 1 lett. C) cod. proc. pen., scadeva il 7 novembre 2020, mentre l'appello è stato presentato il 7 dicembre 2020, per cui lo stesso è stato legittimamente ritenuto tardivo, a ciò dovendosi solo aggiungere che, pur ricadendo in parte il termine del deposito della motivazione nel cd. periodo feriale, non opera alcuna sospensione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte precisato (sentenza n.42361 del 20/07/2017, Rv. 270586) che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, che ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, mentre i termini processuali soggetti alla sospensione feriale sono solo quelli che incombono sulle parti per il compimento di atti del procedimento.

Deve pertanto rimarcarsi la manifesta infondatezza del ricorso, che, rispetto alla questione, di per sé assorbente sulle altre, del rilievo della tardività dell'appello, invoca erroneamente l'operatività di una sospensione dei termini che invece è stata chiaramente esclusa con un intervento nomofilattico risalente a circa tre anni prima della proposizione dell'appello. Ne consegue che il ricorso di Curreri deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d