Italian court dismisses appeal against appellate court's admissibility ruling on criminal revision request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Keith Attard's appeal against the Milan Court of Appeal's decision to declare his request for criminal revision inadmissible. Attard argued procedural violations and lack of adversarial proceedings regarding his conviction for ketamine trafficking, while the lower court proceeded de plano due to the evident nature of the facts. The court held that the appellate court correctly exercised its discretion to rule on admissibility without a full trial because the solution was obvious and did not require further investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 380/2001: The appellate court's decision to proceed de plano in a criminal revision proceeding is valid when the inadmissibility is evident and does not require further investigation, overriding the appellant's claim of lack of adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso di Attard Keith, nato a Malta il 05/09/1972, avverso l'ordinanza in data 05/06/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 5 giugno 2023 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da Keith Attard avverso il giudicato di condanna del Tribunale di Asti con sentenza del 27 giugno 2016, sentenza confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 10 dicembre 2021 e ulteriormente confermata dalla Corte di cassazione con sentenza in data 14 dicembre 2022, n. 8480.
2. Il ricorrente articola tre censure per violazione di norme processuali e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza di revisione della condanna per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 380 del 2001 per esportazione e commercio di ketamina, lamentando altresì l'adozione della procedura de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato. E' pacifico in giurisprudenza che la fissazione dell'udienza nel giudizio di revisione rientra nella discrezionalità della Corte di appello quando l'inammissibilità non è evidente e di immediato accertamento (tra le più recenti, Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396-01 non siano necessari accertamenti). Nel caso in esame, la Corte di appello di Milano ha ritenuto di poter procedere de plano, mentre il ricorrente ha lamentato il difetto di contraddittorio perché i Giudici erano entrati nel merito.
La doglianza non coglie nel segno perché il criterio distintivo non è costituito dalla valutazione o meno del merito della questione, ma dall'evidenza della soluzione. E nello specifico la Corte territoriale ha valutato l'istanza di pronta definizione, non necessitando di accertamenti ulteriori. Il ricorrente ha chiesto la revisione sul presupposto della sua totale estraneità rispetto ai traffici illeciti del suo acquirente, Bartolomeo Sarzotti, titolare di una farmacia veterinaria in Italia, che acquistava la ketamina, non per gli scopi propri, come analgesico per gli animali, ma come stupefacente di tipo psichedelico.
La Corte territoriale ha risposto a tutto: il condannato non disponeva dell'autorizzazione ministeriale al transito delle sostanze stupefacenti in Italia, tra cui la ketamina, a tal fine non essendo sufficiente la corrispondente autorizzazione maltese, in assenza di una disciplina armonizzata; aveva lui curato la vendita di 200 pezzi di ketamina, come desumibile dall'espressione "oggi ti ho spedito 200 pezzi di ket"; sapeva che il suo acquirente usava delle cautele per chiamarlo; aveva predisposto un conto corrente dedicato all'affare, per rendere più difficoltosa la tracciabilità; era perfettamente al corrente dei controlli in Italia e aveva dichiarato in un'occasione che aveva della roba che non sarebbe dovuta entrare in Italia.
La Corte territoriale ha ulteriormente spiegato che il ricorrente è stato condannato a titolo di concorso e che anche tutte le censure in merito alla responsabilità esclusiva dei suoi dipendenti o del socio sono irrilevanti in presenza di modelli organizzativi della società che impongono regole di responsabilità. La motivazione è ampia, molto dettagliata e precisa, perché ha esaminato con scrupolo tutte le prove nuove e le ha ritenute inefficienti rispetto al compendio probatorio validato dai Giudici del procedimento che ha portato alla condanna irrevocabile.Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso,