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Ordinanza — n. 43997/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being totally specific and generic regarding legal violations in a plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was totally specific and lacked any reference to specific grievances. The appellant challenged a plea agreement sentence by merely citing general procedural articles without identifying specific legal violations or points in the reasoning. The court ruled that such generic content renders the appeal inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is totally specific, citing only general articles without identifying specific legal violations or precise points of the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility totally specific appeal generic legal grievances plea agreement sentencing procedural defect prova insufficiente dell'aggravamento clinico allontanamento nonostante motivi di salute grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente aspecifico, dovendosi rilevare, da un lato, che i vizi del provvedimento impugnato sono dedotti esclusivamente con un mero richiamo al disposto di cui all'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza resa il 12 marzo 2024 la Corte d'Appello di Napoli applicava all'imputato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato di ricettazione ascrittogli.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANTONE ENZO nato a NAPOLI il 21/05/1974 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura "de plano"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa il 12 marzo 2024 la Corte d'Appello di Napoli applicava all'imputato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato di ricettazione ascrittogli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che agli atti non era emerso alcun elemento idoneo a giustificare una pronuncia di condanna e che la motivazione era mancante o comunque insufficiente.3. Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente aspecifico, dovendosi rilevare, da un lato, che i vizi del provvedimento impugnato sono dedotti esclusivamente con un mero richiamo al disposto di cui all'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., senza alcuna indicazione di una specifica violazione di legge o di un preciso punto della motivazione che si assume viziato, e, dall'altro lato, che il contenuto del ricorso risulta talmente generico che lo stesso potrebbe essere riferito indifferentemente a qualsivoglia provvedimento, mancando totalmente ogni riferimento a specifiche doglianze.

4. Deve, peraltro osservarsi che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende