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Ordinanza — n. 43131/2024 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal dismissed due to lack of standing as it was signed by the accused personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the personal appeal inadmissible because it was signed by the accused himself, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The court held that only a legal representative or the public prosecutor possesses standing to file such appeals on behalf of the accused. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A personal appeal against a judgment is inadmissible if filed by the accused personally, as only their legal representative or the public prosecutor may exercise this right.

Parole chiave

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lack of standing personal appeal legal representative Code of Criminal Procedure procedural costs public prosecutor inadmissible appeal diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAGONIO SALVATORE nato a ORTA NOVA il 21/08/1967 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione: il ricorso risulta infatti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle g iuj cc < ammende. 52 Così deciso il 31 ottobre 2024 Il consig iere rei' tore Il Presidente 1141. cz (>11