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Sentenza — n. 40353/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded constitutional challenge regarding prescription periods and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40353/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the constitutional question raised was manifestly unfounded. The appellant argued that Article 157 of the Penal Code violated constitutional principles regarding the presumption of innocence and proportionality, citing European Court of Human Rights case law. The Court rejected these arguments, affirming that the legislature retains full discretion in setting prescription periods and that the specific statutory framework does not violate the principle of reasonableness.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 6, comma 1, legge 251/2005: The legislature possesses full discretion in determining prescription periods for crimes, and linking the expiration of prosecution rights to the existence of statutory mitigating circumstances does not violate the principle of reasonableness or the presumption of innocence.

Parole chiave

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prescription period mitigating circumstances constitutional challenge legislative discretion manifestly unfounded presumption of innocence Cassation appeal restrizione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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Art. 157, secondo comma, cod. pen.
321,ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art.
Art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
633, contestato al capo a), confermando nel resto quanto al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 3, 24, 27 e 117 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamehto dflle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favOre d Ila Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa mergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come in dispo: itivo.
art. 648 cod. pen
633, contestato al capo a), confermando nel resto quanto al reato di cui all'art. 648 cod. pen., con rideterminazione della pena.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 1° aprile 2008, n. 321
Ord. n. 110 del 06/02/2019
Sent. n. 112 del 18/04/2018
n 110 del 06/02/2019; sent. n. 112 del 18/04/2018; sent.
Sent. n. 265 del 21/11/2011
Stubbitigs e altri v. Regno Unito, ric. n. 22083/93
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CHHAIBI MOURAD nato in Marocco il 05/11/1980 avverso la sentenza del 14/02/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO C: M_ABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo chi: il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. ANGELA CARUSO, per il ricorrente, 'che a chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 4 Marzo 2013 dal Tribunale di Reggio Calabria, ha dichiarato non doversi procedere rei ci: nfronti di Mourad Chhaibi, per il reato di cui all'art. 171-ter, I. 22 aprile 1941., n. 633, contestato al capo a), confermando nel resto quanto al reato di cui all'art. 648 cod. pen., con rideterminazione della pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Mourad Chhaibi, a mezzo d al proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione, con :ui invoca l'incidente di costituzionalità, in relazione all'art. 157, secondo comma, :od. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 117 Cost. (in combinato disposto con l'art. 6, §§ 1-2, CEDU). La questione, secondo la difesa, sarebbe non manifestamente infondata, avuto riguardo ai principi di ragionevolezza e di presulzione di innocenza e all'inutilità rieducativa di una pena da scontare quando dovrebbe essere venuta meno la pretesa punitiva dello Stato, anche alla luce degli arresti della Corte di Strasburgo. Non sarebbe, del pari, revocabile in dubbio la -ilevanza, posto che l'eventuale accoglimento comporterebbe l'estinzione del deliCo per cui si procede, essendo stata riconosciuta all'imputato l'attenuante ex art. 6 8, quarto comma, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati. La Corte costituzionale, con sentenza del 1° aprile 2008, n. 321,ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato nella parte in cui non prevede che, per 'dete 'minare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle attenuanti pi le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale.

Tale scelta è espressione del legittimo eserci.7_io della discrezionalità legislativa: non trasmoda, infatti, in una violazione del p incipio di ragionevolezza il fatto che il legislatore abbia rapportato la rinuncia a perseguire i fatti criminosi alla gravità del reato nella sua massima esplicazioné san :ionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto )er quelle aggravanti (che, cogliendo elementi del fatto connotati da una mOggici idoneità ad incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano urla ei:cezionale variazione del trattamento sanzionatorio).

La mancata considerazione delle attenuanti consegue alla scelta di evitare che solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, ver effetto del riconoscimento e del bilanciamento di circostanze di segno opposti), ad una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con coi- seguente inutilità dell'attività processuale svolta, a seguito di valutazioni giudizi: li ad alto tasso di discrezionalità. Più in generale, la giurisprudenza costituzionale, anche recinte, è ferma nell'affermare la piena discrezionalità in sede normativa in relazio4 al i enomeno prescrittivo, per quanto attiene alla valutazione astratta del tempO ne: essario a prescrivere a seconda del tipo di reato (cfr., ex pluribus, ord. n 110 del 06/02/2019; sent. n. 112 del 18/04/2018; sent. n. 265 del 21/11/V01; ).Peraltro, la giurisprudenza sovranazionale citata nel ricorso (Stubbitigs e altri v.

Regno Unito, ric. n. 22083/93, 22 ottobre 1996) si incentrava sul a tul: ala diritto di accesso alla giustizia da parte della persona offesa e risulta, pertanto, non in termini con le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, a senti dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamehto dflle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favOre d Ila Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa mergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come in dispo: itivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnE nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 20