Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34640/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment on probation suspension due to lack of specific reasoning on legal prerequisites.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the conditional suspension of the sentence, remanding the case for a new trial. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the statutory prerequisites for probation, citing his clean criminal record and lack of prior convictions. The court found the lower court's reasoning insufficient and generic, as it merely stated the appellant was not 'incensured' without detailing specific prior judgments or analyzing their compatibility with probation under Article 173 of the Penal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173 cod. pen.; Art. 163, 164, 173 cod. pen.; Art. 445, comma 2 cod. proc. pen.: The lower court must provide specific and adequate reasoning regarding the factual and legal prerequisites for the application of conditional sentence suspension, rather than offering a generic assessment of the defendant's record.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension probation prerequisites insufficient reasoning Article 173 Penal Code remittal for new trial criminal record assessment violation of law revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 cod. pen.
283475 -01), oltre che della allegazione difensiva quanto alla applicabilità o meno al caso in esame, comunque, della previsione di cui all'art. 173 cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il Vaccarella articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione degli art. 163, 164, 173 cod.pen., nonché 445, comma 2, cod.proc.pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
art. 173 cod. pen
283475 -01), oltre che della allegazione difensiva quanto alla applicabilità o meno al caso in esame, comunque, della previsione di cui all'art. 173 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCARELLA ANTONINO SEBASTIANO nato a SIRACUSA il 13/01/1968 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULOche ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIORGIO GIACOBINA, che ha insistito nell'accoglimento del motivo di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 07/05/2021 dal Tribunale della stessa città, con sentenza del 27/10/2023 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vaccarella Antonino limitatamente alle condotte di ricettazione dell'assegno bancario Intesa Sanpaolo n. 5900615740-05 e della Banca Popolare di Novara 0.003991.214-06 perché estinte per intervenuto decorso del termine prescrizione, confermando nel resto e rideterminando di conseguenza la pena il delitto di ricettazione per le restanti condotte in anni 1, mesi 5, e giorni 6 di reclusione ed euro 690,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il Vaccarella articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione degli art. 163, 164, 173 cod.pen., nonché 445, comma 2, cod.proc.pen. in considerazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato; la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

2. La motivazione della Corte di appello, decisamente sintetica, sul punto devoluto con motivo di appello, risulta sostanzialmente omessa, con conseguente violazione delle disposizioni evocate. In tal senso, occorre evidenziare come l'appellante avesse chiesto l'applicazione della sospensione condizionale, allegando alcune circostanze. La Corte di appello senza valutare in termini generali (tenuto conto delle caratteristiche e presupposti della norma evocata) la possibile applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena si è limitata ad affermare che: " Vaccarella non è soggetto incensurato e non risulta minimamente comprovato che abbia risarcito le persone offese".

3. La difesa in questa sede ha evidenziato, in modo fondato, la ricorrenza di violazione di legge, richiamando il certificato del casellario giudiziale relativo al proprio assistito e l'omessa considerazione in concreto da parte della Corte di appello dei presupposti per giungere alla applicazione della sospensione condizionale della pena. In tal senso, occorre osservare come effettivamente la Corte di appello si sia limitata ad affermare che il Vaccarella non è incensurato, senza però precisare quale siano gli eventuali precedenti a suo carico, la pena in precedenza inflitta e la possibile compatibilità o meno di tale situazione giuridica con la applicazione della sospensione condizionale della pena in relazione al delitto ascritto al ricorrente per il quale ha riportato condanna con la sentenza in questa sede impugnata.

4. Si deve conseguentemente osservare come la motivazione sul tema devoluto sia sostanzialmente apparente e nella sostanza omessa, in violazione di legge quanto ai presupposti legittimanti una eventuale applicazione della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello in sede di rinvio, dovrà dunque adeguatamente motivare sul punto devoluto dal ricorrente con specifico motivo, tenendo conto della situazione giuridica del Vaccarella in modo esplicito, evidenziando caratteristiche e consistenza di eventuali precedenti condanne e compatibilità eventuale con la disciplina evocata dalla difesa; ciò in considerazione della funzione stessa della sospensione condizionale della pena, consistente nella individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475 -01), oltre che della allegazione difensiva quanto alla applicabilità o meno al caso in esame, comunque, della previsione di cui all'art. 173 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte