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Ordinanza — n. 29385/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging sentencing errors not covered by statutory admissibility limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29385/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing errors did not fall within the specific grounds permitted for review under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the appellate court failed to verify mitigating circumstances, but the court held that grievances about the application of general mitigating factors or sentencing determination are excluded from cassation review unless they constitute an illegal sanction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis are admissible only for specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent pronouncements, excluding complaints about the application of mitigating circumstances or sentencing determination.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility Article 599-bis criminal procedure sentencing determination review general mitigating circumstances procedural costs and fine motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 7 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 7 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., all'applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLASANTI GIANLUCA nato a ROMA il 19/08/1985 O avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in sette anni, sei mesi di reclusione e 1.300 euro di multa la pena inflitta in primo grado a Gianluca Colasanti per una rapina pluriaggravata e per cinque reati satellite.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe "eseguito una verifica coerente degli atti del procedimento al fine di riscontrare la necessità di concedere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche".

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero - come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all'applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.