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Sentenza — n. 25552/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal appeal due to timely withdrawal of private prosecution extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's confirmation of a fraud conviction because the private prosecution was withdrawn. The defense argued the crime never occurred, but the Public Prosecutor submitted the withdrawal notice, which the defendant accepted. The court ruled that this timely withdrawal extinguished the crime under Article 152 of the Penal Code, necessitating the annulment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: The withdrawal of a private prosecution, timely submitted and accepted during a cassation appeal, extinguishes the crime and prevails over any grounds for inadmissibility, requiring the annulment of the contested judgment.

Parole chiave

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private prosecution withdrawal crime extinction cassation annulment timely submission penal procedure abbandono del procedimento per truffa remissione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
Va immediatamente rilevata la causa estintiva del reato ex art. 152 cod.
Art. 340 cod. proc. pen.
Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; vanno, altresì, revocate le statuizioni civili (Sez.
art. 152 cod. pen
Va immediatamente rilevata la causa estintiva del reato ex art. 152 cod.
art. 340 cod. proc. pen
Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; vanno, altresì, revocate le statuizioni civili (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci
pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; vanno, altresì, revocate le statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALAMPI MASSIMO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 18/06/1979 avverso la sentenza del 12/10/2023 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Roberto Padula, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di Alampi Massimo dal Tribunale di Enna del 3 marzo 2023, in ordine al delitto di truffa.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, attesa l'insussistenza del fatto di reato contestato. 2.1. Con nota inviata a mezzo pec il 3 aprile 2024 è stato trasmesso dalla p.g. l'atto di remissione della querela sporta dalla parte civile Carizzaro Maurizio; con la memoria depositata dal difensore del ricorrente, è stata trasmessa l'accettazione della remissione da parte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va immediatamente rilevata la causa estintiva del reato ex art. 152 cod. pen., poiché «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); tempestività che risulta dal contenuto del fascicolo processuale, così come dai documenti allegati alle note depositate emerge la regolarità degli atti di remissione ed accettazione, con la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., il querelato va condannato al pagamento delle spese processuali; vanno, altresì, revocate le statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querel