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Sentenza — n. 25424/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal for lack of specificity; appeal was specific but arguments were inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25424/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order dismissing the appeal on grounds of lack of specificity. The appellant argued that the appeal specifically refuted the fraud charge by alleging the conduct was merely a civil breach, citing bank transfer records and lack of deceptive intent. The court held that while the appeal was specific, the arguments were inadmissible because they failed to properly engage with the lower court's reasoning, necessitating a remand for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is admissible if it specifically refutes the lower court's reasoning, even if the arguments are ultimately inadmissible or manifestly unfounded, requiring the appellate court to confirm the first-instance judgment only when the appeal lacks specificity or fails to address the contested motivation.

Parole chiave

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lack of specificity admissibility of appeal fraud charge civil breach defense inadmissible arguments remand for further proceedings appellate review standards motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, con l'atto di appello il ricorrente avrebbe specificamente confutato gli argomenti posti alla base della condanna, allegando come la condotta dovesse essere considerata come un semplice inadempimento civilistico.
Art. 581 cod. proc. pen.
Il collegio riafferma che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 591 cod. proc. pen
violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, con l'atto di appello il ricorrente avrebbe specificamente confutato gli argomenti posti alla base della condanna, allegando come la condotta dovesse essere considerata come un semplice inadempimento civilistico.
art. 581 cod. proc. pen
Il collegio riafferma che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo
Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso
Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARDINALE MASSIMO nato a BARI il 10/08/1963 avverso l'ordinanza del 25/01/2024 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile per difetto di specificità l'appello proposti da Massimo Cardinale contro la sentenza che lo aveva condannato per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto, con l'atto di appello il ricorrente avrebbe specificamente confutato gli argomenti posti alla base della condanna, allegando come la condotta dovesse essere considerata come un semplice inadempimento civilistico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 9 1.1. Il collegio riafferma che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01;

Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859). 1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'appello si configurava sufficientemente specifico ed idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, tenuto conto che conteneva un'articolata critica nei confronti dell'inquadramento della condotta contestata come "truffa", piuttosto che come "inadempimento contrattuale". Veniva infatti allegato che la persona offesa aveva dichiarato di aver effettuato regolarmente il pagamento a mezzo di bonifico bancario, che non erano emersi artifici e raggiri in fase contrattuale, e che era irrilevante l'inadempimento successivo alla conclusione dell'accordo, il che avrebbe imposto di rilevare l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

Le censure proposte, nonostante la loro pertinenza e specificità, sono state, tuttavia, ritenute inidonee ad incardinare il rapporto processuale, con motivazione carente che si risolve nella apodittica rilevazione dell'assenza della specificità estrinseca. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio