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Sentenza — n. 25286/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and procedural error in sentencing mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate generic mitigating circumstances and violated procedural rules regarding fact re-examination. The Court ruled that the appellant had no legitimate interest in the appeal because the lower court's reasoning was sufficient, and the alleged procedural violation did not justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 627 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 63 comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks a legitimate interest in its outcome, even if the lower court's reasoning is imperfect, and procedural errors do not warrant a new evaluation of facts already settled.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of legitimate interest procedural error sentencing generic mitigating circumstances court costs and fine traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
1.1 Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Del Sole, lamentando la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., visto che non era consentita una nuova valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento impugnato.
Art. 63 comma 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90
La sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 22 febbraio 2022, annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata nei confronti di Del Sole Napoleone limitatamente all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 D.P.R.
Art. 416-bis.1 comma 3 cod. pen.
art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90
La sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 22 febbraio 2022, annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata nei confronti di Del Sole Napoleone limitatamente all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 D.P.R.
art. 627 comma 3 cod. proc. pen
1.1 Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Del Sole, lamentando la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., visto che non era consentita una nuova valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento impugnato.
art. 99 comma 4 cod. pen
1.2 Il difensore eccepisce che nella sentenza impugnata era assolutamente mancante la motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso è pertanto inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte di Cassazione, n. 25286/2024
Sentenza della Corte di Cassazione, n. 22 febbraio 2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL SOLE NAPOLEONE nato a POZZUOLI il 25/05/1978 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. LUIGI AGOSTINO MARIA FER.RON E, il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 22 febbraio 2022, annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata nei confronti di Del Sole Napoleone limitatamente all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90; la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, negava la concessione della suddetta attenuante. 1.1 Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Del Sole, lamentando la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., visto che non era consentita una nuova valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento impugnato. 1.2 Il difensore eccepisce che nella sentenza impugnata era assolutamente mancante la motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., non avendo la Corte di appello considerato che l'eccezione era stata ritenuta assorbita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La Sesta sezione di questa Corte aveva precisato che rter il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90 prevede due presupposti alternativi, e non cumulativi, per cui erroneamente la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante ritenendo che i due requisiti fossero cumulativamente richiesti; pertanto, unico vincolo imposto alla Corte di appello era di non considerare meritevole del beneficio il soggetto che si era adoperato sia per assicurare le prove del reato, sia per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti, essendo sufficiente anche solo una delle due condotte.

La Corte di appello rimaneva quindi libera di esaminare la sussistenza o meno di uno dei due requisiti, e ha ritenuto, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, che le dichiarazioni di Del Sole si riferissero al sodalizio z camorristico fossero state già valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 comma 3 cod. pen., per cui non potevano portare awi- riconoscimento di un doppio beneficio. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come il ricorrente non avrebbe alcun interesse all'accoglimento dello stesso visto che, anche ritenendo la motivazione della Corte di appello carente sul punto, il motivo non potrebbe 2 ( comunque essere accolto alla luce del disposto dell'art. 63, quarto comma cod. pen..

2. Il ricorso è pertanto inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass