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Sentenza — n. 25282/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming extortion conviction violated principle of correlation due to unproven drug deal offer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25282/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated extortion and attempted arson. The defense argued that the trial court improperly considered an unproven promise to provide cocaine contacts, violating the principle of correlation between charges and sentencing. The court rejected this, noting the defendant had ample opportunity to defend against the drug offer claim during proceedings and that the threat to burn the victim's father's car independently justified the extortion charge.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 393 cod. pen.: The principle of correlation is not violated when the court values a circumstance already referenced in investigations and confirmed in trial, even if it exceeds the specific charge wording, provided the defendant was given full opportunity to defend.

Parole chiave

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principle of correlation extortion aggravated attempted arson defense opportunity inadmissible appeal drug trafficking offer third party threat estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 43 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
393 cod.pen., al corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito deve aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art. 629 cod.pen.
Art. 393 cod. pen.
Quanto all'alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen., al corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito deve aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
a Sondrio il 15/6/1994 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 26/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L.
art. 521 cod.proc.pen
art. 393 cod.pen
Quanto all'alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen., al corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito deve aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art.
art. 629 cod.pen
393 cod.pen., al corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito deve aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art. 629 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023
Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023
Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017
Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014
272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da BENSMAYA OMAR n. a Sondrio il 15/6/1994 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 26/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte a firma dell'Avv. Giuseppe Romualdi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Sondrio che, in data 24/5/2022, aveva riconosciuto Bensmaya Omar colpevole dei delitti di estorsione aggravata e tentato incendio, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro 900,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Romualdi, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 43, 629,393 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, a sostegno della qualificazione giuridica del fatto sub A) alla stregua del delitto di estorsione, ha sostenuto l'illiceità della pretesa del ricorrente di ottenere la restituzione di mille euro prestati alla vittima in quanto siffatta dazione troverebbe giustificazione nell'impegno assunto dalla p.o. di procurare all'imputato contatti utili per rifornirsi di cocaina sebbene detta circostanza esuli dal capo d'incolpazione e non risulti provata in atti.

La stessa p.o. Venturini nella deposizione dibattimentale ha riferito che la somma fu richiesta a titolo di prestito senza alcuna ulteriore pattuizione sicché l'asserita offerta di procacciamento di fornitori di stupefacenti a beneficio del ricorrente risulta estranea alla condotta illecita addebitata al Bensmaya, il quale -peraltro- rilasciò ricevuta della somma ottenuta in restituzione, così dimostrando di aver agito nella consapevolezza di esercitare un proprio diritto; 2.2 la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Secondo il difensore la valorizzazione della circostanza relativa alla promessa della p.o. di intermediazione nei confronti di fornitori di stupefacenti, estranea al contenuto dell'imputazione, comporta la violazione del principio di correlazione, trattandosi di emergenza in ordine alla quale il ricorrente non è stato posto in condizione di articolare idonea difesa. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1 Deve innanzitutto escludersi che la riconduzione della pretesa del ricorrente ad una causale illecita configuri la dedotta immutazione del fatto, essendosi la Corte di merito limitata a valorizzare una circostanza, già riferita in sede di indagini e confermata in dibattimento dalla p.o., che attiene alla ricostruzione del fatto, in ordine alla quale l'imputato è stato posto in condizione di dispiegare ampiamente le proprie difese.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che 1a violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713-02; n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427-01).

4. Quanto all'alternativa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen., al corretto scrutinio delle emergenze processuali effettuato dai giudici di merito deve aggiungersi che la sussunzione del fatto nel paradigma dell'art. 629 cod.pen. è ulteriormente imposta dal rilievo, estraneo alle deduzioni difensive, secondo cui l'imputato non si limitò a rivendicare minacciosamente la somma nei confronti di Luca Venturini ma formulò espresse minacce di incendio dell'autovettura del padre. Come già condivisibilmente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, è configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Rv. 260344; n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, Rv. 259555; n. 45300 del 28/10/2015, Rv. 264967, in motivazione Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 16 Mag