Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns the non-application of a sentencing mitigation article rather than a legal qualification error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by defendant Pastore Gianluca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued that the trial judge failed to apply the mitigation provisions of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are excluded from cassation review under Article 448, which limits appeals to specific grounds like legal qualification errors or sentencing legality, not the mere non-application of mitigation clauses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against sentences for the non-application of mitigation articles are inadmissible as they do not fall within the statutory grounds of legal qualification error or sentencing illegality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Pastore Gianluca, nato a Venezia il 16/09/1996, avverso la sentenza del 24/05/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina ed altro.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari 5ovanna Verga Crs DEPOSITATO IN CANPELLARPA S