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Ordinanza — n. 13587/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for being personally filed by convicted defendant violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13587/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the convicted defendant, Cosimo Cantatore, personally filed the petition instead of using a qualified defense attorney. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a lawyer registered in the special registry, regardless of the specific grounds for the appeal. Consequently, the petition was rejected as procedurally flawed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: Extraordinary appeals against cassation decisions must be filed by a qualified defense attorney; personal filing by the convicted party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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extraordinary appeal personal filing qualified defense attorney procedural admissibility Code of Criminal Procedure special registry court costs recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso straordinario è stato proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
47675 del 30/10/2023 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., Cosimo Cantatore, affidato a due motivi, con i quali prospetta doglianze in ordine: a) «alla contestata recidiva ex art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 625-bis cod. proc. pen
47675 del 30/10/2023 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., Cosimo Cantatore, affidato a due motivi, con i quali prospetta doglianze in ordine: a) «alla contestata recidiva ex art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale
Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv.
Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
273063-01; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
272885- 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTATORE COSIMO, nato a Molfetta il 16/11/1948 avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza n. 47675 del 30/10/2023, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso per cassazione che era stato proposto da Cosimo Cantatore, per il tramite del proprio difensore, contro la sentenza del 21/04/2023 della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la sentenza del 19/11/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di condanna dello stesso Cantatore per il reato di cui agli artt. 348 e 99, terzo comma, cod. pen.

2. Avverso l'indicata sentenza n. 47675 del 30/10/2023 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., Cosimo Cantatore, affidato a due motivi, con i quali prospetta doglianze in ordine: a) «alla contestata recidiva ex art. 99.3 del CP nonché al decreto di citazione sul punto» (motivo indicato con il n. «1-)»; b) «all'applicazione dell'art. 648 del CP» (motivo indicato con il n. «3)».

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso straordinario è stato proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). La Corte di cassazione ha chiarito che anche il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01;

Sez. 6, n. 22549 del 17/05/2018, Papale, Rv. 273063-01; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885- 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01. In generale, nel senso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle