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Ordinanza — n. 11804/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal extension request dismissed because personal filing requires a registered defense lawyer under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the appeal filed by Leonardo personally to extend the deadline for lodging an appeal against his conviction. The defendant argued for personal submission, but the Court held that post-2017 legislative reforms mandate such requests be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility. Consequently, the Court ruled the filing invalid and ordered Leonardo to pay procedural costs and a fine for the procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Requests for extension of appeal deadlines must be signed by a registered defense lawyer; personal filing renders the request inadmissible and subjects the party to costs and fines.

Parole chiave

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criminal procedure law appeal deadline extension personal filing requirement registered defense lawyer inadmissible appeal procedural costs court of cassation violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Sirnut
272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Sirnut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDO Vincenzo nato a Napoli il 02/09/1996 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del Tribunale di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIIERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 16 gennaio 2023, ha rigettato l'istanza con la quale l'imputato Vincenzo Leonardo chiedeva la remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 16 ottobre 2017 dal Tribunale di Napoli.

2. Vincenzo Leonardo propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta ordinanza chiedendo di essere rimesso in termini per la proposizione dell'atto di appello.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cessazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Sirnut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Con ète estensore Il