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Sentenza — n. 10393/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods, rejecting procedural nullity and prescription arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Minopoli Pietro inadmissible, rejecting his claims regarding procedural nullity and the statute of limitations. The defense argued that the notification of the investigation conclusion notice was invalid due to a prior irretrievability decree and that the crime had expired because recidivism was incorrectly assessed twice. The court ruled that the nullity exception was raised too late, after the first-instance judgment, and confirmed that the recidivism calculation correctly extended the prescription period beyond the crime's date.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 415-bis c.p.p.; Art. 552 c.p.p.; Art. 157 c.p.; Art. 161 c.p.: The exception of nullity due to improper notification of the investigation conclusion notice must be raised before the first-instance judgment, and the calculation of prescription periods involving recidivism does not violate the principle of ne bis in idem.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations recidivism notification nullity procedural receiving stolen goods conviction Cassation Court Italy recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 415-bis c.p.p.
per effetto della nullità del decreto di irreperibilità, non essendo state effettuate adeguate ricerche dell'imputato prima che gli venisse notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod.
Art. 552 c.p.p.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
art. 415-bis cod. proc. pen
per effetto della nullità del decreto di irreperibilità, non essendo state effettuate adeguate ricerche dell'imputato prima che gli venisse notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 161 cod. pen
ed un secondo aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen., che portano il termine di prescrizione ad anni 22, mesi 2 e giorni 20, non ancora decorso, visto che il reato risulta commesso il 6 luglio 2005.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n.46763 del 27/09/2018, Esposito
Sez.4, n.44610 del 21/09/2023, Bisiccè
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI PIETRO nato a NAPOLI il 02/09/1971 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. VALERIO DI GIORGIO, anche in sostituzione dell'Avv. ELENA AUGUSTIN, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Minopoli Pietro propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30 marzo 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Minopoli responsabile del reato di ricettazione. 1.1 II difensore eccepisce la nullità della notifica dell'avviso ex artt. 415-bis e 552 cod. proc. pen. per effetto della nullità del decreto di irreperibilità, non essendo state effettuate adeguate ricerche dell'imputato prima che gli venisse notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 1.2 Il difensore lamenta che erroneamente non era stato dichiarato il reato estinto per prescrizione, posto che era stata valutata due volte la contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez.2, n.46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475); nel caso in esame, essendo stata proposta l'eccezione soltanto con il ricorso per cassazione, la stessa è manifestamente infondata. 1.2 Altrettanto manifestamente infondata è la censura di cui al secondo motivo di ricorso, essendo corretto il calcolo effettuato dalla Corte di appello: infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione" (Sez.4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267); pertanto, applicando il suddetto principio sul termine ordinario di prescrizione del reato di ricettazione (otto anni) deve essere applicato un primo aumento di 2/3 per la recidiva reiterata (giungendo quindi ad anni 13 e mesi 4) 1‘. ed un secondo aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen., che portano il termine di prescrizione ad anni 22, mesi 2 e giorni 20, non ancora decorso, visto che il reato risulta commesso il 6 luglio 2005.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass