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Ordinanza — n. 8019/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible for claiming missed acquittal grounds or sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by the defense of two defendants inadmissible. The appellants argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code and contested the legality of the imposed sentence. The Court ruled that such appeals are barred by established jurisprudence and that sentencing errors within statutory limits do not render a plea bargain illegal.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences alleging omitted acquittal grounds or sentencing calculation errors are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation acquittal grounds sentencing legality statutory limits criminal procedure procedural bar proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Alessandro Dolce che deduceva violazione di legge per mancata applicazione mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
Art. 69, cod. pen.
Ricorreva per Cassazione anche il difensore di Valentina Maiorano che si doleva della applicazione di una pena illegale per violazione dell'art. 69 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Alessandro Dolce che deduceva violazione di legge per mancata applicazione mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAIORANO VALENTINA nato a TIVOLI il 26/08/1988 DOLCE ALESSANDRO nato a TIVOLI il 29/05/1981 avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Tivoli applicava ai ricorrenti la pena concordata per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un coltello a serramanico 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Alessandro Dolce che deduceva violazione di legge per mancata applicazione mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di Valentina Maiorano che si doleva della applicazione di una pena illegale per violazione dell'art. 69 cod. peri., contestando sia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che l'omessa considerazione della recidiva.

3. I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) A ciò si aggiunge, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di Valentina Maiorano, che è ius receptum che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 20