Court dismisses prosecutor's appeal against a lighter electronic monitoring replacement due to valid judicial reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against a Palermo court order replacing electronic monitoring with a residence ban. The prosecutor argued the new measure was too lenient and lacked proper reasoning regarding the suspect's silence and single offense. The court ruled that the lower tribunal correctly assessed the case by considering the suspect's clean record, professional suspension, and the specific nature of the mafia-related crime, thereby rejecting the claim of apparent reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; The court must evaluate all pertinent facts to justify a less severe precautionary measure, and a change in measure based on a single offense and lack of recidivism does not constitute a violation of law or apparent reasoning.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di TRIPODO SERGIO nato a PALERMO il 20/01/1952 avverso la ordinanza del 21/07/2023 del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo; uditi gli avv. Marco Giunta e Giuseppina Aronica, difensori dell'indagato, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di Sergio Tripodo avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, il Tribunale di Palermo disponeva la sostituzione di detta misura con quella del divieto di dimora nella Provincia di Palermo.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e mancanza della motivazione nella parte in cui ha disposto una misura cautelare più tenue di quella applicata dal G.i.p. Il Tribunale, al fine di ritenere superata la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevante nel caso di specie, trattandosi di un delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., ha valorizzato illegittimamente, con una motivazione apparente sul punto, il tempo "silente", l'incensuratezza dell'indagato e la commissione di un unico reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo infondato.
2. Il ricorrente non ha considerato che la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stata superata già nel provvedimento genetico dal G.i.p., che con ordinanza non appellata, ha applicato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e non già quella della custodia in carcere richiesta dal Pubblico ministero. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ha valutato l'adeguatezza della misura meno grave dando una specifica motivazione: anch'essa - si legge nell'ordinanza impugnata - è "idonea a recidere qualsivoglia collegamento, anche a distanza e per interposta persona, con esponenti, anche di vertice, del sodalizio mafioso palermitano, per la reiterazione di analoghe condotte delittuose".
A prescindere dal riferimento alla questione della rilevanza del tempo "silente" (che attiene alla contestazione del reato di associazione mafiosa e non già di un reato aggravato dall'agevolazione mafiosa), il Tribunale è pervenuto a dette conclusioni valorizzando altri elementi che risultano pertinenti e non eccentrici rispetto alla valutazione compiuta. L'ordinanza, infatti, ha osservato che la vicenda in esame risale a tre anni addietro, che si è trattato di un fatto unico (inteso evidentemente come episodico) e che l'imputato, incensurato, è stato sospeso dal proprio ordine professionale.
Non si è in presenza, dunque, di una motivazione solo apparente e, quindi, di una violazione di legge.
P.Q.M.
Rigetta