Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted leniency evaluation under Art. 129 CPP in usura case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground regarding the omission of leniency evaluation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure fell outside the scope of Article 599-bis. The appellant challenged a second-instance sentence on usury, arguing the court failed to assess potential leniency, while the prosecution and lower court maintained the appeal was procedurally improper. The court ruled that such substantive grievances must be raised within the specific limits of Article 599-bis, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, grievances concerning the omission of leniency evaluation under Article 129 are inadmissible as they exceed the statutory scope of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 29/01/1965 avverso la sentenza del 29/03/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Borrelli Giovanni, in relazione al reato di usura; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; cQ ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa valutazione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 599 bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.