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Ordinanza — n. 2042/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-impugnability of GIP order and lack of specific identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the challenged GIP order regarding the continuation of a preventive seizure is not subject to direct appeal to the Supreme Court. The applicant failed to identify the specific provision being contested, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure which mandates specificity for admissibility. Consequently, the court ruled that the proper remedy was an opposition before the execution judge, not a cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: Preventive seizure orders by the investigating judge are not independently appealable to the Supreme Court; the correct remedy is opposition before the execution judge, and appeals must specifically identify the provision being challenged.

Parole chiave

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preventive seizure investigating judge cassation inadmissibility execution judge specificity requirement comportamento dell'impresa tutela degli interessi commerciali azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod.proc.pen
Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274723
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALANDRINO CONCORDIO nato a SALERNO il 06/03/1969 avverso il decreto del 29/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Concordio Malandrino, mediante ricorso dei propri difensori avv.ti Saccone e Bonora, chiedeva l'annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività svolta dal compendio aziendale denominato UMAMI in sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricorso per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018 Cc. (dep. 10/01/2019 ) Rv. 274723 — 01).

Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato con il presente ricorso per Cassazione il ricorrente 'avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso. Peraltro va ancora aggiunto che il ricorso è vieppiù inammissibile ove si tenga conto che nel corpo dello stesso non è nemmeno chiarito quale sia il provvedimento impugnato attraverso la specifica indicazione dello stesso, e ciò in precisa violazione della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen. che richiede appunto la specificità a pena di inammissibilità anche delle richieste contenute nell'atto di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023 IL CONSIGLIERE EST. DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEi 7 GEN. 2024 IL FUNZIONARIO GIUI ZI IL