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Sentenza — n. 2025/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate court's rejection of new evidence in criminal revision proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Court of Appeal's decision to reject the request for criminal revision. The defense argued that the appellate court erred by conducting a substantive review of new evidence, specifically a co-defendant's retraction, rather than merely assessing its abstract potential. The court ruled that such a detailed evaluation was legally required to determine the credibility and persuasiveness of the new proof before it could overturn a final conviction.

Regesto Legislator

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Art. 634 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: In criminal revision proceedings, the appellate court must perform a preliminary, albeit summary, assessment of the new evidence's persuasiveness and credibility; a mere retraction by a co-defendant without corroborating external elements does not constitute sufficient new proof to overturn a final judgment.

Parole chiave

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criminal revision proceedings new evidence admissibility co-defendant retraction credibility assessment appellate court review final judgment overturning procedural inadmissibility produzione di documenti probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 634 c.p.p.
La Corte, invece, svolgendo un approfondito giudizio di merito sulla portata delle prove indicate a sostegno dell'istanza aveva oltrepassato i limiti (derivanti dalla verifica solo in astratto della possibilità che i nuovi elementi potessero sovvertire il giudizio di responsabilità) imposti dall'art. 634 cod.
Art. 192 c.p.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 634 cod. proc. pen
La Corte, invece, svolgendo un approfondito giudizio di merito sulla portata delle prove indicate a sostegno dell'istanza aveva oltrepassato i limiti (derivanti dalla verifica solo in astratto della possibilità che i nuovi elementi potessero sovvertire il giudizio di responsabilità) imposti dall'art. 634 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020
Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018
280405 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv.
Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017
Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv.
Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021
Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020
è stato costantemente affermato che «non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione» (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv.
Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013
279714 - 02; Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep.
Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010
258835 - 01; Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010, C., Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FULLE THOMAS nato a MAGENTA il 07/08/1978 avverso l'ordinanza del 23/02/2023 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e le istanze; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta nell'interesse di Fulle Thomas, condannato per il delitto di riciclaggio di un veicolo.

2. Ha proposto ricorso la difesa del condannato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 634 e 192 cod. proc. pen., con riguardo all'errata valutazione dell'asserita manifesta infondatezza della proposta istanza di revisione, fondata su prove nuove, circostanza che non consentiva un'anticipazione del giudizio di merito sulla capacità dimostrativa di quelle prove (da svolgersi unicamente nella fase rescissoria del giudizio). La Corte, invece, svolgendo un approfondito giudizio di merito sulla portata delle prove indicate a sostegno dell'istanza aveva oltrepassato i limiti (derivanti dalla verifica solo in astratto della possibilità che i nuovi elementi potessero sovvertire il giudizio di responsabilità) imposti dall'art. 634 cod. proc. pen. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riguardo all'errato giudizio espresso circa l'inadeguatezza della ritrattazione del coimputato chiamante in correità nel costituire "prova nuova" a sostegno dell'istanza di revisione, in difetto della necessaria verifica circa l'attendibilità del dichiarante, anche alla luce delle incostanti dichiarazioni rese nel corso del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280405 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029;

Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306 - 01). Si è inoltre affermato che quando, come nel caso in esame, le dichiarazioni liberatorie provengano da un coimputato, già condannato per il medesimo reato, rimane circoscritta nel perimetro della manifesta infondatezza la valutazione, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinseca affidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, alla stregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio, rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astratta idoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato sicché tali dichiarazioni vanno necessariamente scrutinate, per il profilo dell'attendibilità del dichiarante, alla stregua degli elementi che ne verifichino, da un lato, l'interesse e, dall'altro, la esistenza di riscontri esterni (in questi termini Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Ornato, Rv. 281992 - 01, nella motivazione).

La Corte territoriale si è attenuta a questi insegnamenti, osservando che la "prova nuova" dedotta a sostegno dell'istanza di revisione (costituita dalla ritrattazione scritta operata dal coimputato chiamante in correità), per la natura del dichiarato, per le modalità di acquisizione delle dichiarazioni, per la totale assenza di elementi di valutazione sulle ragioni e cause della ritrattazione, risultava immediatamente inidonea a fondare conclusioni opposte e diverse rispetto a quelle espresse all'esito del giudizio. Anche sotto lo specifico profilo della astratta capacità della prova indicata nel condurre alla revisione della sentenza definitiva (oggetto del secondo motivo di ricorso), la decisione impugnata è conforme alle previsioni di diritto e immune da vizi motivazionali;

è stato costantemente affermato che «non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione» (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 - 02; Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014, F., Rv. 258835 - 01; Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010, C., Rv. 245913 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in