Italian citizen expelled order annulled by Cassation for lack of legal basis under security measure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the expulsion order against Ben Mbarek Ghenym Reda, an Italian citizen, while leaving the prison sentence intact. The defense argued that the lower court failed to consider his personal circumstances and applied the wrong legal basis for expulsion. The court ruled that the expulsion constituted an illegal security measure without proper justification, violating the specific grounds required for such orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 bis, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 235 cod. pen.: The Court of Cassation annuls an expulsion order if it constitutes a security measure lacking the statutory prerequisites, particularly when the individual is a national of the host country.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN MBAREK GHENYM REDA ( CUI064LEHP) nato il 22/05/2002 Ii-AP-° 4-9 avverso la sentenza del 20/06/2023 dei GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con sentenza del 20 giugno 2023, applicava a Ben Mbarek Ghenym Reda, imputato dei reati di cui agli artt. 628 e 493-ter cod. pen., la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa, ordinando l'espulsione dell'imputato pena espiata. 1.1 Avverso la sentenza prone ricorso per cassazione il difensore di Ben Mbarek Ghenym Reda chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui aveva disposto l'espulsione ai sensi dell'art. 235 cod. proc. pen., essendo il ricorrente cittadino italiano. 1.2 IL difensore osserva inoltre che la sentenza non aveva comunque considerato le condizioni di vita, di salute e familiari del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITI-0 2.11 ricorso è fondato. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; tale è il caso in esame, in cui è stata disposta l'espulsione dell'imputato in difetto dei presupposti della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen., posto che il ricorrente è cittadino italiano, come risulta dalla documentazione allegata dalla difesa al ricorso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con eliminazione della misura di sicurezza della espulsione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione che elimina Così